
Partiamo intanto dalla notizia dell’ultim’ora: il neopresidente della Corte costituzionale Giuliano Amato ha detto che «i referendum sono una cosa molto seria», e pertanto «bisogna evitare di cercare ad ogni costo il pelo nell’uovo per buttarli nel cestino» ([*Referendum: Amato, impegno per assicurare voto popolare*](https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/02/11/referendum-amato-impegno-per-assicurare-voto-popolare_aee0e2e2-66b9-4e48-a1fa-b82a72a34599.html)); e per quanto questo sia un ottimo sentimento, la sorte che si prospetta per il quesito sull’eutanasia promosso dall’Associazione Luca Coscioni non sembra essere delle migliori.
# La situazione attuale
Ricordo che, ora come ora, un passo in avanti è stato fatto dalla Corte costituzionale grazie a Marco Cappato in merito alla vicenda di Dj Fabo, a seguito della quale la Corte stabilì la parziale incostituzionalità del reato di aiuto al suicidio ([art. 580 c.p.](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art580.html)) nel caso in cui si:
>agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente
Insomma, molti paletti (tra cui un parere obbligatorio di un *comitato etico*), e comunque soltanto nel caso di agevolare un *proposito di suicidio*—ossia suicidio assistito. Cosa diversa dall’eutanasia (passiva o attiva), in cui si omettono cure al malato (primo caso) o si termina attivamente la sua vita (secondo caso), ovviamente sempre in ossequio alle volontà del paziente.
Ed è proprio per rendere legale l’eutanasia che il referendum è stato richiesto.
# La proposta referendaria
Ecco il quesito. Questo interviene sul reato di omicidio del consenziente ([art. 579 c.p.](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art579.html)), modificandolo in maniera tale da sopprimere le parole barrate:
>Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con ~~la reclusione da sei a quindici anni~~.
>
>~~Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.~~
>
>~~Si applicano~~ le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
>
>1) contro una persona minore degli anni diciotto;
>
>2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
>
>3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Si può ben vedere che, a tutti gli effetti, l’articolo che ne risulterà sarebbe un collage dei pezzi restanti di quello precedente.
In origine (cioè ancora adesso) l’articolo prevedeva, e prevede ancora, che l’omicidio del consenziente sia punito con una certa pena (da sei a quindici anni, a differenza della pena per l’omicidio ‘normale’ che va da ventun anni in su); però, se il fatto è commesso contro minori o infermi di mente o persone il cui consenso è stato carpito con violenza o inganno, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.
***Se il referendum fosse approvato,*** invece, leggendo in fila le parole restanti si ottiene solo che l’omicidio del consenziente, proprio in generale, è punito con le disposizioni relative all’omicidio in quei tre casi particolari (come ora); mentre nulla più si direbbe sul caso ‘generale’ di omicidio di persona consenziente maggiorenne, non inferma di mente e il cui consenso fosse libero.
Infatti il problema sta qui: cosa succederebbe in questo caso, a referendum vinto?
# I possibili problemi
Su *giurisprudenzapenale.com* ho trovato [questo articolo](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/01/Bianchi_gp_2022_1bis.pdf) (in PDF), scritto da [Elisa Bianchi](https://www.giurisprudenzapenale.com/autori/elisa-bianchi/), che rimarcano abbastanza bene quali possano essere le criticità del referendum sull’eutanasia.
L’idea di base dell’Associazione Luca Coscioni è che, tolto il reato di omicidio del consenziente, questo diventi effettivamente legale, seguendo il ragionamento secondo cui, nel momento in cui non è più criminalizzato, allora si applica il principio generale per il quale è possibile ledere un diritto altrui col consenso di chi lo detiene ([art. 50 c.p.](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art50.html)), e quindi si potrebbe uccidere qualcuno col suo consenso senza commettere un reato.
**PERÒ,** e qui sta il bandolo della matassa, per la legge italiana la vita è un bene indisponibile ([art. 5 c.c.](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art5.html)), e di conseguenza non potrebbe applicarsi l’articolo 50 del codice penale perché nessuno può disporre della propria vita in modo da dare legittimamente a qualcun altro il diritto di terminarla. Se ne dedurrebbe, quindi, che in mancanza di un reato apposito di omicidio del consenziente qualsiasi atto di questo tipo tornerebbe sotto l’egida del più generale reato di omicidio ([art. 575 c.p.](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art575.html)), che, ricordo, è punito con la reclusione non inferiore a *ventun* anni.
Quindi, a conti fatti, l’abrogazione del reato di omicidio del consenziente **finirebbe per rendere più grave la pena** per coloro che si macchiano del reato (visto che quello proprio di omicidio del consenziente, con una pena minore, non esisterebbe più); e Bianchi dice che a causa di ciò il quesito potrebbe essere rigettato, dacché il nuovo reato di omicidio risultante sarebbe costituzionalmente illegittimo per mancanza del requisito di proporzionalità: punire con almeno ventun anni di carcere anche coloro che hanno solo rispettato la volontà di un malato terminale, infatti, sarebbe una follia.
Il secondo aspetto critico sta nel fatto che la norma, a tutti gli effetti, non parla di personale sanitario né di malati: è un articolo del codice penale, e come molti altri è scritto in termini generici per qualsiasi colpevole e qualsiasi vittima. Ora, anche se fossero in qualche modo superati gli ostacoli appena descritti, Bianchi asserisce che
* l’opzione di ‘qualsiasi vittima’ sarebbe impossibile in ogni caso perché, almeno stando a ciò che scrive, ogni individuo possiede un innato istinto di auto-conservazione, e quindi già questo finirebbe per rendere nullo e finto qualsiasi “consenso” al proprio omicidio eccetto che nel caso di malati terminali (dunque questo è un limite già implicito nel quesito anche se non è esplicitato nel testo);
* mentre, per l’opzione di ‘qualsiasi colpevole’, la nuova norma sarebbe effettivamente problematica perché i medici hanno comunque degli obblighi da seguire in casi analoghi (come nel caso del suicidio assistito descritto all’inizio), mentre una persona al di fuori dell’ambito medico, se il nuovo articolo passasse per come lo vorrebbe l’Associazione Luca Coscioni, si troverebbe libero da tali restrizioni.
# Le possibili conseguenze
A conti fatti, l’autrice dell’articolo ipotizzava (e l’articolo non è neanche vecchio: è del 17 gennaio, meno di un mese fa) che il reale senso del referendum fosse quello di obbligare il Parlamento a legiferare in merito prima che questo finisse alle urne. Ma c’è tempo ormai? Come ho scritto nel titolo, già il 15 la Corte costituzionale dovrà decidere sull’ammissibilità del referendum.
Nel caso in cui fosse approvato, e poi votato favorevolmente, a Bianchi non resta che immaginare che l’omicidio del consenziente sarebbe temporaneamente coperto dal reato di omicidio (come già detto); e poi, alla prima condanna in tal senso, ci sarà un ricorso alla Corte costituzionale per irrazionalità della pena, e a quel punto la Corte estenderà al reato di omicidio l’eccezione già attuata per l’aiuto al suicidio.
# Conclusione
Per come descritto, quindi, sarebbe un giro alquanto tortuoso che all’atto pratico realizzerebbe molto poco di ciò che l’Associazione Luca Coscioni avrebbe desiderato: e i risultati che si otterrebbero sarebbero ottenuti indirettamente, non subito e comunque in maniera molto minore e più ristretta di quanto si voleva.
Voi che dite? Secondo voi ci saranno sorprese il 15? O magari sorprese in merito all’interpretazione del nuovo articolo 579 del codice penale nel caso in cui il referendum passasse e fosse approvato dalla popolazione?
4 comments
A mio avviso la questione è stata posta male in fase di presentazione del referendum, poiché di fatto ha poco a che fare con l’eutanasia: già questo quindi potrebbe ingenerare confusione nella gran parte degli elettori.
Ciò detto, la riflessione della giurista Bianchi è da considerare (e così presumo farà la Corte costituzionale, visto che valuterà l’impatto di un eventuale esito affermativo della consultazione referendaria): mette in luce delle criticità che si potrebbero avere a seguito di una vittoria del sì.
La parte che più mi preme però è il fatto che si utilizzi lo strumento del referendum (anche con risvolti problematici in caso di abrogazione, come espresso nel post) per incentivare il Parlamento a legiferare. Lo strumento è la proposta di iniziativa popolare (che sappiamo essere piuttosto inutile allo stato attuale). Non vedo poi come un referendum posso spingere _questo_ Parlamento a legiferare in materia quando neppure su sollecito della Corte Cost il legislatore ha agito a riguardo
Premetto che io di base sono molto d’accordo con chi sostiene che togliendo l’omicidio del consenziente semplicemente si tornerà sull’omicidio “normale” visto che sparisce la norma speciale.
Mentre invece non sono d’accordissimo sul fatto che questo ponga davvero un rischio d’incostituzionalità. Nel senso, sono d’accordo che ha poco senso che l’omicidio del consenziente abbia la stessa pena dell’omicidio “del non consenziente”, ma addirittura ritenerlo incostituzionale (anche considerando il principio di proporzionalità) non mi convince molto come idea.
Fine delle premesse.
Io spero che la soluzione arrivi dal parlamento, perchè altrimenti temo che se il referendum passerà e finiremo per dover aspettare la Cassazione per avere una “sentenza riparatrice” di quello che credo sarà un casino.
E dico questo perchè è verissimo che la vita non è disponibile, ma abbiamo anche la C.Cost che ha detto che l’aiuto al suicidio è ok a determinate condizioni. Com’è possibile che la vita non sia disponibile ma contemporaneamente se ne dispongo decidendo di suicidarmi addirittura posso “salvare” chi compie un reato?
Onestamente non so davvero a chi tenere la parte. Sono a favore della causa del referendum ma non è che sono ancora così convinto di voler votare sì proprio perchè ci sono troppi dubbi. Non so nemmeno se sarei più contento se la C.Cost dicesse che il referendum non è legittimo.
Se è un piano per obbligare a legiferare per me è un piano discutibile. Mi sembra che ci siamo infilati in un corridoio buio con dei neon scarichi che potrebbero o rimanere accesi oppure morire del tutto.
>c’è il serio rischio che quello sull’eutanasia possa essere bocciato?
Il rischio c’è per tutti, compresi quelli sulla giustizia presentati dalle Regioni della Lega, e quello sulla depenalizzazione della coltivazione della Cannabis. È difficile prevedere le considerazioni della Corte Costituzionale, perché questa si basa anche su ciò che viene fuori dalla legge mutilata, che potrebbe andare molto al di là degli intendimenti dei comitati referendari.
Da firmatario del referendum sull’eutanasia sono diventato piuttosto dubbioso sull’applicabilità del contenuto della proposta referendaria a livello pratico. Il quesito è obiettivamente scritto coi piedi, nel senso che in più parti va a scontrarsi con norme vigenti che non vengono però toccate; nella migliore delle ipotesi si va a creare un vuoto normativo non da poco. Ma quel che mi urta di più è che gli organizzatori questo lo sanno, visto che in più occasioni hanno detto che questo referendum ha lo scopo di premere su una riforma da parte del parlamento. Il che, perdonatemi, è un po’ da illusi: è ingenuo pensare che un parlamento diviso su tutto riesca decidere su un tema tanto delicato in tempi relativamente brevi (specie se poi avremo una maggioranza conservatrice). Quindi probabilmente ci ritroveremo con il disegno di legge rimandato alle calende greche e al contempo una normativa sul fine vita fumosa e potenzialmente dannosa.
Sinceramente non mi verrebbe da biasimare una campagna per il no basata su queste osservazioni.