Quella che vorrebbe mettere nero su bianco le indicazioni della Corte costituzionale, giusto? Quella stessa sentenza su Cappato e DJ Fabo, no? Quella che, forse, parlava di persone affette da malattie «fonte di sofferenze fisiche ***o*** psicologiche che ella reputa intollerabili» ([sent. 242/2019](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=242) della Corte costituzionale)?
E che, nel disegno di legge in questione, sono magicamente diventate malattie…
>[…] che cagionino sofferenze fisiche ***e*** psicologiche che la persona stessa
trova assolutamente intollerabili
Si nota la differenza fra una ‘e’ e una ‘o’, giusto?
Qualcuno, sul thread dell’inammissibilità del referendum sull’eutanasia, disse che col suo rigetto la Corte costituzionale vuole proteggere le persone deboli intese magari come chi è clinicamente depresso, il quale potrebbe chiedere di essere ucciso per ciò solo. Ora, posto che comunque il consenso dev’essere libero e dato nel pieno delle proprie facoltà mentali (e se c’è depressione diagnosticata è difficile che le cose possano stare così)… come si legge dalle citazioni è palese che la Corte costituzionale avesse **riconosciuto** che bastano le sole sofferenze psicologiche—purché intollerabili—a giustificare il gesto dell’aiuto al suicidio. Ma qui no.
Quindi non solo l’ambito d’applicazione è più ristretto rispetto a quello del referendum perché si parla solo di suicidio assistito e non anche di eutanasia: ma non riesce nemmeno ad abbracciare del tutto i paletti che *la stessa Corte costituzionale* aveva fissato nella sua sentenza.
3 comments
E i marò?
Ah, già: la grandissima proposta di legge sul suicidio assistito ([PDL 2-A](http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2_A.18PDL0167820.pdf)).
Quella che vorrebbe mettere nero su bianco le indicazioni della Corte costituzionale, giusto? Quella stessa sentenza su Cappato e DJ Fabo, no? Quella che, forse, parlava di persone affette da malattie «fonte di sofferenze fisiche ***o*** psicologiche che ella reputa intollerabili» ([sent. 242/2019](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=242) della Corte costituzionale)?
E che, nel disegno di legge in questione, sono magicamente diventate malattie…
>[…] che cagionino sofferenze fisiche ***e*** psicologiche che la persona stessa
trova assolutamente intollerabili
Si nota la differenza fra una ‘e’ e una ‘o’, giusto?
Qualcuno, sul thread dell’inammissibilità del referendum sull’eutanasia, disse che col suo rigetto la Corte costituzionale vuole proteggere le persone deboli intese magari come chi è clinicamente depresso, il quale potrebbe chiedere di essere ucciso per ciò solo. Ora, posto che comunque il consenso dev’essere libero e dato nel pieno delle proprie facoltà mentali (e se c’è depressione diagnosticata è difficile che le cose possano stare così)… come si legge dalle citazioni è palese che la Corte costituzionale avesse **riconosciuto** che bastano le sole sofferenze psicologiche—purché intollerabili—a giustificare il gesto dell’aiuto al suicidio. Ma qui no.
Quindi non solo l’ambito d’applicazione è più ristretto rispetto a quello del referendum perché si parla solo di suicidio assistito e non anche di eutanasia: ma non riesce nemmeno ad abbracciare del tutto i paletti che *la stessa Corte costituzionale* aveva fissato nella sua sentenza.
>E la proposta di legge sul suicidio assistito?
La discussione riprenderà il 30 febbraio.