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Secondo flop. La sezione immigrazione del tribunale civile di Roma ha sospeso la convalida dei trattenimenti nel centro albanese di Gjader dei sette migranti – due provenienti dall’Egitto e tre dal Bangladesh – che erano arrivati in Albania a bordo della nave Libra venerdì mattina. L’ottavo, egiziano, era stato rimandato subito in Italia dopo lo screening sanitario nell’hotspot di Schengjin.

Trattenimenti sospesi in attesa della Corte Ue

Il provvedimento da convalidare è stato emesso dalla questura di Roma. Ma il tribunale, replicando nella sostanza la prima decisione di metà ottobre con cui accese semaforo rosso al trattenimento dei primi 12 migranti a Gjader (altri quattro erano tornati immediatamente a Brindisi perché minorenni o malati), ha di nuovo intimato l’alt, stavolta in attesa della Corte di giustizia europea che dovrà pronunciarsi su quattro quesiti e in generale sulla validità, ai sensi del diritto comunitario, dell’elenco dei Paesi sicuri redatto dall’Italia, questione già sollevata nei giorni scorsi dai tribunali di Bologna e di Catania.

Scadute le 48 ore, i migranti tornano in Italia

«In ragione del rinvio pregiudiziale i giudici non si sono pronunciati sulle richieste di convalida – si legge in una nota del tribunale – ma hanno dovuto necessariamente sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte di giustizia. La sospensione dei giudizi non arresta il decorso del termine di legge di quarantotto ore di efficacia dei trattenimenti disposti dalla questura». Scadute le 48 ore, i sette migranti a breve saranno portati in Italia.

Vana la blindatura dell’elenco dei Paesi sicuri per decreto legge

La decisione è destinata a inasprire lo scontro tra Governo Meloni e magistratura. Anche perché le ordinanze sono arrivate dopo l’approvazione della lista dei Paesi sicuri – quelli dove si possono applicare le procedure accelerate alla frontiera – per decreto legge (prima era stabilità con decreto interministeriale). Una mossa con cui l’Esecutivo ha provato a blindarla dopo la sentenza del 4 ottobre con cui i giudici del Lussemburgo hanno stabilito che un Paese può essere classificato come sicuro solo se tale sicurezza è garantita in modo generale e uniforme su tutta la sua superficie territoriale.

«I giudici devono poter valutare: diritto Ue prevale»

Nella nota diffusa dalla presidente della sezione immigrazione del tribunale civile di Roma, Luciana Sangiovanni, si specifica che «i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell’Unione europea. Pertanto, ferme le prerogative del legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto – come in qualunque altro settore dell’ordinamento – la corretta applicazione del diritto dell’Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana». La nota chiarisce anche che l’esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio o l’espulsione di chi si vede respinta la domanda di asilo: ha effetti soltanto sull’applicabilità o meno delle procedure accelerate.