
A fine marzo il signor Tizio (nome di fantasia) è stato assolto dall’accusa di omicidio volontario ai danni di sua moglie da parte della Corte d’assise d’Appello di Brescia perchè i giudici lo hanno ritenuto incapace di intendere e di volere. In particolare, a Tizio è stato attribuito un «disturbo delirante, tipo gelosia» e l’uomo è stato dunque giudicato incapace di intendere e di volere.
Molti giornali ed esperti hanno criticato questa sentenza, in particolare per due ragioni:
1. «Il rischio è che passi il messaggio che qualsiasi uomo geloso può essere giustificato» (parole del pm)
2. Il fondamento principale dei motivi della sentenza sono varie perizie psichiatriche, le quali si fondano su parametri incerti e soggetti a facili interpretazioni a seconda di chi li utilizzi
Insomma, nelle interpretazioni più estreme, questa sentenza viene letta da alcuni come frutto della cultura patriarcale in cui ancora adesso versa la magistratura e in una riproposizione in chiave giurisprudenziale del delitto d’onore, oltre a una violazione dell’art. 90 cp sull’irrilevanza degli stati emotivi e passionali, posto che secondo la psicologia moderna il delirio di gelosia non produce come esito l’omicidio, per cui solo quando il soggetto pone in essere una condotta attiva con coscienza e volontà egli commetterà tale reato.
Personalmente, però, desidero dare una lettura differente di tale sentenza, al fine anche e soprattutto di “rassicurare” riguardo alla mera possibilità che si adottino giustificazioni simili in ambito penale.
In primo luogo, analizziamo il contenuto della capacità di intendere e di volere (85 cp). Essa consta di due elementi: l’intendere, ovvero la capacità di comprendere le conseguenze e il disvalore sociale delle proprie azioni, e il volere, ovvero di autodeterminare liberamente la propria volontà. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, essa è il presupposto del giudizio di rimproverabilità rispetto alla condotta posta in essere dall’agente, per cui solo quando sussiste l’imputabilità, il fatto è rimproverabile al suo autore.
Sulla base di ciò, analizziamo la causa di esclusione dell’imputabilità che nel caso di specie è stata addotta dai magistrati: il vizio totale di mente (88 cp). Il testo è il seguente: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere.”.Ora, la chiave qui è il termine “infermità” riferita allo stato di mente, dato che la legge espressamente deduce da questo l’esclusione della capacità di intendere o di volere. Inoltre, quella “o” tra intendere e volere non è casuale: significa che il soggetto potrebbe anche perfettamente comprendere il disvalore sociale del fatto ma non riuscire a determinare autonomamente la propria volontà e, viceversa, non comprendere assolutamente il disvalore sociale del fatto e determinare la propria volontà in perfetta autonomia.Tornando all’infermità riferita allo stato di mente, la legge non stabilisce alcun criterio di accertamento di questo elemento soggettivo, per cui implicitamente cede al giudice tale ruolo secondo una valutazione discrezionale, basata sui criteri di scientificità e gli elementi di prova desumibili dal fatto e dal suo autore. Per questa ragione, la dottrina critica questa lacuna e interviene spesso, senza grandi esiti, per offrire alternative valide (ad esempio l’applicazione delle neuroscienze).
Ad ogni modo, analizziamo la fattispecie concreta: Tizio, dopo aver sviluppato una profonda gelosia nei confronti della moglie a causa della falsa idea per cui lo stesse tradendo, decide di ucciderla una notte. Il giorno dopo contatta la collaboratrice domestica e viene arrestato dopo poche ore, con immediata confessione da parte sua.Ora, di fronte a un caso simile, si può veramente ritenere che il soggetto fosse capace di autodeterminare la propria volontà liberamente? Sulla base del fatto che egli aveva dichiarato di essere convinto, senza comunque alcun riscontro nella realtà, che la moglie lo tradisse e che per questo, lui, non aveva potuto far altro che ucciderla, credo sia difficile ritenere che potesse essere capace di intendere o di volere, in particolare credo che difetti pienamente il requisito del volere, posto che l’agente non era più in grado di autodeterminarsi liberamente, bensì era controllato da impulsi irrazionali e fuori da ogni logica, al punto da configurare una realtà parallela a quella effettiva e in cui persino il disvalore del fatto perdeva di certezza.Insomma, il concetto è che il soggetto, in questo caso, non si trovava più in un semplice stato emotivo o passionale (90 cp), bensì si trovava letteralmente in uno stato di infermità tale da compromettere lo stato della sua mente, e quindi la capacità di intendere o volere (88 cp). L’elemento di differenziazione si rinviene, in particolare, nella certezza di fatti inesistenti e privi di alcun riscontro effettivo, una vera e propria deviazione dalla percezione naturale delle cose e di rivalutazione completa delle sue azioni, in un’ottica di incapacità di controllare i propri impulsi interiori. Se è vero che non tutti i deliri di gelosia producono questi tragici eventi, ciò non significa che in alcuni di questi casi vi siano veri e propri stati di rabbia irrazionale e incontrollabile, la quale assume rilevanza nella capacità di intendere e di volere quando si basa su un vero e proprio delirio, quindi una rappresentazione completamente distorta della realtà.
Sulla base di ciò, anche l’applicazione della pena diverrebbe inutile: essa ha funzione preminentemente specialpreventiva, quindi di rieducazione in funzione di ricostruzione del patto sociale rotto a causa della commissione del fatto antisociale. Nel momento in cui il soggetto agente non è rimproverabile per il fatto commesso, come si può rieducare di qualcosa che non poteva evitare nemmeno se lo stesso avesse voluto, proprio perchè assente tale requisito essenziale?
Tutto questo per dire che non può essere applicata la pena. Se pensate, però, che adesso Tizio sia tornato a casa senza conseguenze, avete sbagliato e di tanto.
In questo momento è stato trasferito in una REMS. Nel diritto penale, infatti, i soggetti che hanno commesso un reato e sono ritenuti socialmente pericolosi secondo un accertamento in concreto da parte del giudice (requisito in sostituzione del requisito dell’imputabiità), sono sottoposti a una o più misure di sicurezza. In questo caso, a causa dell’infermità di mente del soggetto, conformemente il giudice ha applicato la misura di sicurezza dell’assegnazione a una REMS (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza). In pratica, si trova in una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi.
In conclusione, non solo la sentenza di assoluzione è lungi dall’essere discutibile, ma non è neppure vero che sia una “riproposizione in chiave giurisprudenziale del delitto d’onore”, dato che paradossalmente chi commetteva delitto d’onore neanche lo vedeva il carcere ed era libero sostanzialmente sempre (tra attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena), mentre in questo caso la misura è a tempo indeterminato, a causa della mancanza di un limite massimo nell’esecuzione della misura in caso di commissione di un reato punito nel massimo con la pena dell’ergastolo, anche sulla base di circostanze aggravanti.
Fonti: [giornale uno](https://www.ilpost.it/2022/05/02/il-delirio-di-gelosia-puo-essere-motivo-di-assoluzione-per-un-femminicidio/), [giornale due](https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/03/25/news/assolto_dal_femminicidio_della_moglie_per_delirio_di_gelosia_in_appello_il_pg_chiede_21_anni-342809310/)
9 comments
>varie perizie psichiatriche, le quali si fondano su parametri incerti e soggetti a facili interpretazioni a seconda di chi li utilizzi
A conferma che tutto quello che ha il prefisso “psi” è aleatorio, non-scientifico, raramente fa l’unanimità tra gli “esperti” (tra mille virgolette, perché non si può essere esperti di una cosa di cui si sa così poco) e assolutamente inaffidabile.
Partendo dal presupposto che ne capisco una cippa di leggi eccetera, mentre leggevo il tuo post pensavo: ma quanto resta in struttura? Quando esce? Continua ad essere seguito da psichiatri? Rischio di reiterazione?
Poi apro l’articolo e leggo “ottantunenne”. Mo’ si spiega.
Posso condividere la scelta per un’assoluzione in questo caso: mi sa che si abusa spesso della perizia psichiatrica come extrema ratio per far assolvere imputati altrimenti indifendibili, ma nel caso specifico anche in assenza di precedenti sintomi e disturbi può succedere che in età avanzata una persona dia fuori di testa.
Penso però che, considerando gli articoli del codice penale che anche tu riporti, avrebbero potuto scrivere in altro modo le motivazioni della sentenza, mettendo più in risalto il delirio che la gelosia, perché così com’è scritta effettivamente ciò che passa ai profani è che la gelosia costituisca un’attenuante. E per non rendertene conto mentre la scrivi, giudice, o sei fuori dal mondo, o sei un po’ ottuso, oppure un pochino lo giustifichi, in cuor tuo (a pensar male si fa peccato, però…)
Ma in questo modo non c’è il rischio che altri possano sfruttare la distorsione della realtà per rendersi non imputabili?
Se io fossi convinto che la mia compagna mi tradisce, anche se in realtà non è vero, poiché nel caso in oggetto ha permesso all’omicida di non andare in prigione, non potrebbe andare bene anche per me?
Domanda parallela: vista la mancanza di processabilità penale, cosa succede in sede civile?
EDIT (riformulato secondo periodo)
Ma infatti l’idea che infermo di mente = libero è l’ennesima scemenza che giornalisti superficiali hanno radicato nelle menti della gente.
Personalmente non sono per niente convinto che in questo caso l’agente fosse incapace, mi sembra che con troppa facilità venga attribuita questa condizione anche a persone che semplicemente hanno scelto di commettere un reato.
Tuttavia sono d’accordo nel ritenere inutile la pena detentiva. A ben vedere mi sembra evidente come in questi casi emerga con forza la grande crisi della pena detentiva: pena comprovatamente inutile, che nessun paese ha superato.
Personalmente sono d’accordo, se Tizio esce così tanto di testa per gelosia da “non poter far altro che ucciderla” non è da considerarsi un omicidio volontario. Ma senz’altro Tizio è un pericolo per la società e va internato per problemi mentali.
I giornalisti dovrebbero capire che prima di fare titoli sensazionalistici e scrivere certi articoli dovrebbero studiare e capire di cosa si sta parlando…
Cazz, ottima analisi complimenti: corretti riferimenti normativi, spiegazione chiara e lineare.
Peccato che sui giornali (e giornali online) non si possa avere una tale chiarezza espositiva (anche perché fa fare più soldi piazzare titoli sensazionalistici e non spiegare nulla che il contrario)
Non concordo. Da come lo descrivi, lui decise a sangue freddo di uccidere la moglie. Il fatto che la sua gelosia fosse irrazionale oppure no è ininfluente: non è stato un impulso improvviso (che comunque sarebbe poco difendibile, secondo me).
Beh mi sembra abbastanza aderente la decisione della Corte con la giurisprudenza della Cassazione Penale in materia, dovrei leggere le motivazioni per capire esattamente quali aspetti siano stati criticati ma non faccio fatica ad immaginare perché i giudici abbiano accettato la tesi dell’incapacità di autodeterminarsi considerato che l’imputato è un 80enne.