Due coppie californiane hanno avuto l’una la figlia dell’altra per uno scambio di embrioni ([link alla notizia](https://www.ilpost.it/2021/11/13/scambio-embrioni-clinica-procreazione-assistita/)). Ora, questo tipo di problema è stato già affrontato nella nostra [giurisprudenza](https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Tribunale-di-Roma-sent.-10-maggio-2016-scambio-embrioni-al-Pertini-ed-impossibilita-di-dichiarare-la-genitorialita-genetica) e si è risolto affermando che:

1. Madre è colei che ha portato a termine la gravidanza (sulla base delle norme nel Codice civile)
2. “…quale elemento decisivo ai fini dell’acquisto dello stato di filiazione per i nati da tecniche di PMA, l’impianto nell’utero materno, il procedere della gravidanza e la nascita.”, sottolineando in questo modo il valore decisivo della gestazione stessa. (sulla base della l.40/2004)
3. sulla base della giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU, emerge chiaramente come la Corte abbia sempre conferito valore determinante all’inserimento di fatto dei bambini in un determinato contesto familiare.

Insomma, non si possono scambiare minori perchè non hanno i nostri geni, altrimenti si rischia di nuocere alla salute e all’equilibrio psicofisico dei minori stessi. Non posso quindi che inorridire di fronte al comportamento tenuto da parte di queste coppie che hanno letteralmente commesso lo scambio di due esseri umani senza un motivo valido per farlo. La genetica non è un criterio sufficiente a determinare la genitorialità, e dato che il minore deve essere cresciuto da chi si reputa essere suo genitore, è chiaro che non si possono commettere simili atti di scambio o addirittura di traffico di esseri umani.

Desidero, quindi, estendere il discorso a un tema molto forte all’estero e che probabilmente nei prossimi anni sarà discusso anche qua: la surrogazione di maternità. Sulla base dei principi sopra esposti, è chiaro che è pienamente valido e conforme ai valori del nostro ordinamento ritenere che la sua previsione come reato all’art. 12 c.6 della l.40/2004 (*Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.)* sia costituzionalmente legittima. Insomma, da un punto di vista giuridico non c’è dubbio su questo, mentre da un punto di vista etico vorrei approfondire ulteriormente la questione.

Con la surrogazione di maternità si commette, letteralmente, una forma di scambio, irrilevante che questa sia compiuta a titolo gratuito o a titolo oneroso, di esseri umani. A che titolo soggetti terzi possono avere il diritto di assumere lo status di genitori privando la madre del neonato del suo status di genitore? Nell’adozione la giustificazione è dovuta alla volontà motivata espressamente o tacitamente da parte dei genitori di rinunciare a tale status affinchè sia lo Stato a prendersi cura del minore fino alla possibilità di affidare il minore a soggetti terzi che assumono lo status di genitore con il fine di esercitare quel ruolo che è essenziale per tutelare il minore stesso, il ruolo di genitore. Ma tutto questo non vale nella surrogazione di maternità: in essa il minore è un prodotto della volontà di soggetti terzi di assumere lo status di genitore senza assumersi alcun rischio e costringendo la madre ad assumersi tale rischio con nessun vantaggio sostanziale. Mi verrebbe quasi da paragonare la surrogazione di maternità alla societas leonina, in cui uno dei soci non si assume alcun rischio o si assume tutto il rischio al posto degli altri soci.
Insomma, se la societas leonina è vietata nel nostro ordinamento (e non c’è alcun motivo per cui questo orientamento sia a livello legislativo che giurisprudenziale possa cambiare), a fortiori dovrebbe essere vietata la surrogazione di maternità, con l’aggiunta che nella societas leonina si parla di rischio finanziario, quindi di cose, nella surrogazione di maternità stiamo parlando di esseri umani, i quali nascono titolari di diritti inviolabili, per cui come si può anche solo argomentare che sia giustificabile, nel nostro ordinamento, tale pratica?

In conclusione, sono curioso di leggere le vostre opinioni in tema sia dello scambio di minori, sia di surrogazione di maternità.

3 comments
  1. Mi sembra che vedi problemi dove non ce ne sono.

    Negli Usa la gravidanza per altri è legale, in Italia è un reato. Le due coppie si sono scambiati il figlio avuto non nell’ambito della gravidanza per altri, ma delle fecondazione assistita (si tratta di una coppia, par di capire, che aveva problemi di sterilità). In Italia non avrebbero potuto, là, dove la gravidanza per altri come detto è legale, non rischiano verosimilmente alcuna accusa.

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