Il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle aziende energetiche contro la tassa sui cosiddetti “extraprofitti”

9 comments
  1. Questi si sentono al di sopra della legge.

    Quando devo pagare l’IRPEF o il bollo mi metto a fare ricorso perché non sono d’accordo?

    Già le tasse non le paga nessuno, figurati se dai anche la possibilità di contestarle.

  2. Boh: cliccando sul link dentro la notizia si legge la sentenza in cui il ricorso respinto è da parte di Acea Ambiente srl.
    Immagino che ogni società avrà fatto il suo, ma in teoria immagino che serva una pronuncia del TAR per ognuno di questi, e magari non è scontato che alcuni vincano ed altri perdano in base a come hanno presentato il ricorso…

  3. Giusto per fare un po’ di chiarezza, questa decisione non sposta di una virgola la questione sulla legittimità o meno della norma che ha introdotto questa tassa.

    Il CODACONS (ad esempio) che canta vittoria dicendo che ora le aziende non potranno far altro che pagare e tacere sta sparando una minchiata.

    Provo a spiegare:

    – il decreto legge introduce il contributo straordinario per le aziende del settore energetico;

    – l’agenzia delle entrate emana un provvedimento per definire gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento;

    . le aziende (non pagano e) impugnano il provvedimento dell’AdE censurando, in sostanza, non il provvedimento dell’Ade, ma il contenuto della norma di legge ;

    – il TAR dichiara inammissibile il ricorso perchè (la faccio stra breve) il contributo straordinario è una imposta a tutti gli effetti (-> competenza del giudice tributario); il provvedimento impugnato non ha natura regolamentare e si limita a riproporre il contenuto della norma (quind anche se fosse annullato non verrebbe meno l’obbligo tributario -> manca l’interesse a ricorrere)

    A questo punto, fermo restando che esiste un secondo grado di giudizio, succederà che le aziende continueranno a rifiutarsi di pagare l’imposta e quindi l’agenzia delle entrate emetterà degli avvisi di accertamento.

    Questi avvisi di accertamento potranno essere impugnati davanti alle commissioni tributarie e a quel punto sarà la giustizia tributaria a decidere se la norma sia o meno legittima.

    La mia sensazione è che le aziende che hanno fatto ricorso al TAR fossero consapevoli del fatto che si trattava di un tentativo con scarsissime chance di successo e che la partita vera si giocherà davanti al giudice tributario…

  4. Ricordiamo ai nostri cari lettori che tali aziende hanno unilateralmente deciso di applicare una sorta di “obiezione fiscale” nel frattempo.

    Detto questo, è una faccenda complicata e onerosa, vediamo cosa esce dal Cds e dalle commissioni tributarie in futuro.

    Sarebbe interessante capire se, all’ammissione del ricorso in secondo grado il consiglio di stato sospenderà o meno provvisoria esecutività.

  5. Ok, però io non riesco a capire per quale principio una certa azienda che eroga un certo servizio si può guadagnare una tassa retroattiva se i suoi affari vanno particolarmente bene.

    Piuttosto metterei la cosa a sistema, se aumenta l’utile aumenta l’aliquota di tasse, qualcosa così. Se no pare una tassa ad personam.

    Mai avrei pensato di trovarmi a difendere gli interessi di tali aziende.

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