Divieto di moto fuoristrada su strade bianche, sentieri, tratturi e mulattiere: conseguenze economiche della modifica del Codice della Strada

14 comments
  1. Mi sono appena imbattuto in questo articolo che dice che a seguito dell’ultima modifica al codice della strada si riserva la circolazione sulle strade sterrate di larghezza inferiore a 2,5 metri solo a pedoni, bici e animali.
    Al momento non ho trovato altri articoli e info a riguardo, però sinceramente non capisco il motivo di questa modifica. Solo a me sembra un grande no sense?

  2. In valle d’aosta è gia cosi, vale per qualunque strada non sia asfaltata, e la forestale è feroce al riguardo, ma non perchè ce l’abbia con i motociclisti, in vda la forestale è feroce e basta, li allevano cosi appositamente.

  3. E-bike uber alles.

    pulite, silenziose, agili, perfette per i sentieri e comunque abbastanza rispettose.

  4. Anche prima ti facevano la multa se andavi in giro, quindi cos’è cambiato?

    Peccato perché i dalle mie parti la gran parte dei sentieri esiste ancora perché ci sono trialisti/enduristi che passano e “battono” il sentiero. O anche dopo vaia avevano fatto un lavoro eccezionale andando a tagliare piante dove non puoi arrivare in auto

  5. Non è fantastico che la prima immagine di quest’articolo mostri dei motociclisti che rompono il cazzo a dei ciclisti su un bellissimo sentiero? Io da ciclista e camminatore sarei furioso se incontrassi un veicolo a combustione interna in montagna…

  6. giusto la settimana scorsa, uscendo a cavallo in un oasi naturale protetta, ho trovato un balengo con il quad che girava tranquillo e beato senza sapere che la forestale era giù parcheggio ad aspettarlo.

  7. Sbaglio o questo implica che non sarà più possibile svolgere attività di fuoristrada?
    Già prima era vietato l’utilizzo di mezzi a motore al di fuori di qualsiasi tipologia di strada/sentiero, se vietano le bianche fondamentale rimane solo la possibilità di praticare su quelle tracce artificiali appositamente create per l’offroading.

  8. Ricordo a tutti che le biciclette sono a norma di codice della strada dei veicoli. Quindi a seguito di questa norma non sarebbe possibile andare in bicicletta sui sentieri. Solamente a piedi o a dorso di animali.

    Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabi-lità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordi-nario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    Dove nell’art.2 f-bis si ha specificatamente:
    F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
    extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza ((vulnerabile)) della strada.

    Quindi se ne deduce che le strade bianche non sono piste ciclabili.

  9. Considerando la desolazione estrema della collina / alta montagna emiliana (parlando di Parma / Reggio / Modena) la vedo dura ad essere beccato, quando sei a 10 km dalla Toscana e 50 dalla città a 800 mslm chi mai ti becca, TAC LA FORESTALE

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