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Sappiamo tutti che Giorgia Meloni ha sempre voluto il presidenzialismo.

Si era infatti passati [dall’ipotesi di una nuova Assemblea Costituente](https://www.fanpage.it/politica/meloni-propone-di-eleggere-una-assemblea-costituente-per-rifondare-litalia/) per riscrivere la carta fondamentale e introdurre il presidenzialismo alla ‘semplice’ possibilità di una legge costituzionale (e sicuramente r/italy non ha dimenticato come alle elezioni di un anno fa alcuni sembrassero fermamente convinti del fatto che la destra avrebbe ottenuto i 2/3 dei seggi, abbastanza da cambiare la Costituzione da sé). Ma alla fine i numeri non si sono concretizzati, e anche quella possibilità è annegata.

Fu così che, messo da parte da parte il presidenzialismo (che in fin dei conti nessun altro voleva), Meloni ha puntato alla next best thing: [***il premierato***](https://www.wired.it/article/premierato-meloni-governo-presidenzialismo/)***.*** In un ordinamento del genere Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica rimangono ruoli distinti (e in particolare quest’ultimo conserva il suo ruolo da garante della Costituzione e punto di equilibrio fra i poteri dello Stato), ma il Presidente del Consiglio è eletto direttamente e può, in base allo specifico sistema scelto, avere anche poteri aggiuntivi che lo pongono in una posizione superiore a quella del Parlamento.

L’ipotesi divenne un po’ più che una semplice idea astratta quando [Renzi ha affermato di appoggiare FdI sul premierato](https://www.fanpage.it/politica/renzi-firma-il-ddl-per-elezione-diretta-del-presidente-del-consiglio-governo-non-ne-ha-il-coraggio/) (più bacchettando Giorgia Meloni per non aver fatto nulla in nove mesi di governo, ma sottolineando come la sua proposta dovrebbe avere, di base, il sostegno della maggioranza), ponendo quantomeno le fondamenta per un’eventuale proposta di legge costituzionale abbinata che godrebbe di un largo supporto.

Ai tempi dell’annuncio ci si dovette basare solo sulla descrizione a grandi linee del provvedimento datane proprio da Renzi; ma ora che il progetto di legge (datato 2 agosto 2023) [è stato assegnato alla I Commissione della Camera dei deputati](https://www.camera.it/leg19/1100?tab=1&shadow_organo_parlamentare=3501&id_tipografico=01) (*Affari costituzionali*; in data 14 settembre 2023), è finalmente possibile reperirne il testo ([**A.C. 1354**](http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1354.19PDL0049500.pdf)).

# Il testo della proposta

Il progetto di legge è a firma di otto deputati, di cui sette di Italia Viva (Boschi, Marattin, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti) e una di Azione (Gruppioni). L’introduzione al testo lamenta che:

>Troppo spesso gli elettori hanno visto i propri rappresentanti allearsi con forze politiche radicalmente differenti.

E che la risposta a questo, nonché alla generale instabilità dei governi italiani, sia il modello locale dei sindaci:

>I sindaci possono governare, i sindaci devono farlo. E chi viene eletto per questo incarico sa di poter lavorare per anni con tranquillità perché protetto da un sistema istituzionale che garantisce quella stabilità che è sempre più indispensabile per definire strategie di lungo periodo secondo un modello che dà piena dignità al voto dei cittadini e la cui applicazione a livello statale è stata rimandata per troppo tempo.

Da qui, la proposta.

All’**articolo 1** viene modificato l'[articolo 88 della Costituzione](https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-ii/articolo-88), che tuttora prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere—e in particolare che questi:

* può sciogliere anche solo una delle due Camere, se così vuole;
* non può esercitare questo potere se non ha prima sentito i Presidenti delle due Camere;
* non può esercitare questo potere negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che contemporaneamente a questi non stia anche per finire la legislatura (nel qual caso le Camere *devono* essere sciolte per la loro fine naturale).

L’articolo verrebbe sostituito in toto dal seguente:

>In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

Di fatto si toglie al Presidente della Repubblica la facoltà di scioglimento anticipato delle Camere al di fuori dei casi di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio, si toglie la possibilità di sciogliere una sola delle Camere e si sottrae ai Presidenti di Camera e Senato qualsiasi opportunità di parola in merito.

All’**articolo 2** viene modificato l'[articolo 92 della Costituzione](https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iii/sezione-i/articolo-92), il cui secondo comma attualmente impone che sia il Presidente della Repubblica a nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri. Ecco, questo comma verrebbe sostituito dai seguenti:

>Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere.
>
>Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i ministri.

Da qui si notano due effetti: oltre all’ovvia introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio, risulta che:

1. l’elezione del Presidente del Consiglio è sempre *contemporanea* a quella delle Camere, cosa che l’introduzione al progetto di legge sottolinea esplicitamente come necessaria in quanto esperienze come quella francese dimostrano che anche l’elezione diretta di un presidente può essere vanificata se poi si trova alle prese con una maggioranza che non è ‘la sua’;
2. i ministri sarebbero adesso nominati e revocati direttamente dal Presidente del Consiglio, e non più dal Presidente della Repubblica.

All’**articolo 3** viene revisionato profondamente l'[articolo 94 della Costituzione](https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iii/sezione-i/articolo-94), regolante il rapporto di fiducia tra Camere e Governo.

Il primo comma, che stabilisce adesso che il Governo deve avere la fiducia delle Camere, è sostituito con:

>Entro dieci giorni dal giuramento il Governo si presenta alle Camere per illustrare le proprie linee programmatiche.

Il che quindi sottintende che la fiducia ***ci sia già*** (in quanto il Presidente del Consiglio è eletto direttamente dai cittadini), ma cionondimeno deve presentarsi alle Camere se non altro per illustrare il proprio programma.

Sempre seguendo la linea per cui il Governo ha la fiducia di default, il secondo comma viene modificato per sopprimere il riferimento al fatto che le Camere possano *accordare* la fiducia al Governo; e sempre per simili ragioni il terzo comma, che attualmente richiede che il Governo si presenti alle Camere entro dieci giorni per ottenerne la fiducia, è abrogato.

Il quarto comma, ora come ora, spiega che il Governo non è obbligato a dimettersi se una o entrambe le Camere votano contro una sua proposta. Ma ora si aggiunge anche la ***questione di fiducia*** alle generiche «proposte del Governo» che, anche se respinte, non importano obbligo di dimissioni. Semplicemente, in caso di questione di fiducia posta dal Governo su un atto ma rigettata dal Parlamento, si specifica che:

>Nel caso di voto contrario sulla questione di fiducia il Governo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione. Se non è chiesta la nuova deliberazione o se sulla nuova deliberazione le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni.

Resta invece sostanzialmente inalterato l’istituto della ***mozione di sfiducia***, cioè una mozione proveniente dal Parlamento (e non apposta dal Governo su qualcosa), che deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e che non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione; l’unica modifica a tutto ciò sarebbe una semplice precisazione formale che spiega come, in caso di sua approvazione, il Presidente del Consiglio deve necessariamente rassegnare le dimissioni.

All’**articolo 4** viene cambiato l'[articolo 95 della Costituzione](https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iii/sezione-i/articolo-95), che descrive composizione del Governo e compiti dei suoi membri. Ora, stando a questa proposta di legge, il ruolo del Presidente del Consiglio sembra divenire un qualcosa di più rispetto all’attuale. Da un lato la sua descrizione rimane *quasi* identica, col nuovo primo comma che diventerebbe;

>Il Presidente del Consiglio dei ministri è l’organo di vertice del Governo, ne dirige la politica e ne è responsabile. Mantiene l’unità politica e amministrativa, indirizzando e coordinando l’attività dei ministri.

Il che ricalca abbastanza fedelmente la dicitura attuale, eccetto che per la specificazione del Presidente del Consiglio quale «organo di vertice del Governo». E questo è già indice di un piccolo cambiamento, specialmente se lo si confronta con quanto viene immediatamente dopo.

Il secondo comma, infatti, prevede (nella Costituzione attuale) che «i Ministri» siano responsabili collegialmente degli atti del Consiglio, e poi singolarmente degli atti dei loro ministeri. Ora si prevedrebbe, con questa proposta di legge, che «***Il Presidente del Consiglio dei ministri*** e i Ministri» siano responsabili collegialmente degli atti del Consiglio. Può sembrare una specificazione vuota, ma a me sembra un tentativo chiaro di porre una distinzione fra il Presidente del Consiglio (che, ricordiamolo, attualmente è un *primus inter pares*—un primo ***tra uguali***) e i ministri, al punto da doverlo specificare separatamente dagli altri ministri.

Ma la prova più chiara giunge nella modifica al terzo comma, dove si prevede che la legge specifichi, oltre a ciò che specifica già (es. il numero e le funzioni dei ministeri), anche quali siano:

>gli atti di competenza del Presidente del Consiglio quale organo di vertice del Governo.

Il che lascia appunto intendere che il Presidente del Consiglio potrebbe avere ‘poteri speciali’ in virtù della sua nuova qualifica di «organo di vertice del Governo»—ma dal momento che questi sarebbero determinati dalla legge (successivamente), ancora non si può sapere quali siano.

Infine, l’***articolo 5*** semplicemente prevede che le modifiche in questione entrino in vigore a partire dalla prossima legislatura.

# Conclusioni

Sicuramente uno dei vantaggi di questa proposta di legge, a differenza della riforma costituzionale Renzi-Boschi del 2016, è che il testo è abbastanza essenziale, con piccole modifiche puntuali e precise che non incasinano la Costituzione e che potrebbero ragionevolmente esser messe a referendum senza che la gente sia costretta a un ‘tutto o niente’ fra il bocciare un’intera proposta e il prendersela tutta, quando invece magari c’è chi ne avrebbe voluto salvare solo un pezzo (es. l’abolizione del CNEL, sempre nella proposta del 2016).

Per il resto non so quanto possa essere efficace quest’idea, ma sarà sicuramente interessante seguirne l’iter in Commissione Affari Costituzionali: Azione e Italia Viva detengono comunque circa il 7-8% dei seggi sia alla Camera che al Senato, mentre la coalizione di centrodestra si attesta sul 43-44%. In caso di voto compattissimo (e considerando comunque anche i singoli deputati di tutti gli altri gruppi, se non dei gruppi interi, che potrebbero essere favorevoli), il 50% dei voti non sarebbe un miraggio.

Certo, questo da solo non sarebbe sufficiente a raggiungere la maggioranza dei 2/3 necessaria per approvare direttamente una modifica costituzionale senza passare dal voto popolare: ma già il 51%, in caso di voto positivo, assicura quantomeno il referendum.

by Mirieste

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