Gli emendamenti alle norme del febbraio 2018, entrati in vigore oggi, 3 novembre, prevedono, tra l’altro, l’abbassamento dell’età minima per i cappellani militari, da 28 a 25 anni, e l’eliminazione dell’età massima di 40. Diminuiscono poi da 5 a 2, gli anni di servizio continuativo per il grado di Cappellano militare addetto in servizio permanente
Vatican News
Oggi, 3 novembre 2025, sono entrate in vigore le modifiche all’ Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale delle Forze armate, stipulato il 13 febbraio 2018. Un accordo emendativo fatto attraverso lo scambio di lettere tenuto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024. Le modifiche prevedono prima di tutto l’abbassamento dell’età richiesta per la nomina al grado di Cappellano militare di complemento dagli attuali 28 a 25 anni, senza la previsione di alcun limite anagrafico massimo, oggi fissato in 40 anni.
E’ prevista poi la diminuzione, da 5 a 2, degli anni di servizio continuativo richiesti per accedere al grado di Cappellano militare addetto in servizio permanente, e l’eliminazione del limite d’età, ad oggi fissato a 45 anni. E infine la revisione della normativa sulla cessazione dal complemento dei cappellani militari, portando da cinque a due anni il periodo di servizio continuativo nel complemento, oltre il quale, se non riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario militare, si cessa dal servizio e si è collocati in congedo assoluto.