Permane la condizione che consente ai genitori, in sede di dichiarazione dei redditi, di fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse del figlio

Il  genitore  che  ha  effettuato delle spese per i figli che sono fiscalmente a carico, in quanto possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro come indicato dall’articolo 12, comma 2 del Tuir (per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite è elevato a 4.000 euro) può fruire delle detrazioni come interessi  passivi,  spese  sanitarie,  spese  di istruzione (articolo 15, comma 2 del Tuir) anche  se  non  spettano  più le  detrazioni per carichi di famiglia (indicate nel medesimo articolo 12) per superamento della soglia di età fissata, dalla legge di Bilancio 2025, al compimento dei 30 anni.

È, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 243 del 15 settembre 2025.

Il quesito è stato sottoposto alle Entrate da un sostituto d’imposta a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 11, della legge n. 207/2024) all’articolo 12 del Tuir sulle detrazioni per carichi di famiglia. Nel dettaglio la nuova disposizione prevede che a partire dal 2025 la detrazione massima per carichi di famiglia resta fissata a 950 euro per ciascun figlio e si applica solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Al compimento dei 30 anni del figlio la detrazione si perde a meno che non ci sia una disabilità accertata. In quest’ultima ipotesi la detrazione continua a essere disponibile senza limiti di età.

Il sostituto d’imposta fa sapere che alla luce delle modifiche normative, a partire da gennaio 2025 ha eliminato il beneficio fiscale per i dipendenti con figli fiscalmente a carico che hanno compiuto 30 anni, apportando delle correzioni alle richieste presentate.

Chiede quindi se il compimento dei trenta anni comporta la perdita automatica dello status di figlio a carico o se tale condizione permane consentendo ai genitori di fruire delle detrazioni per spese e oneri sostenute per i figli indicate nell’articolo 15, comma 2, del Tuir.

L’Agenzia dopo aver ripercorso le nuove disposizioni sulle detrazioni per i carichi di famiglia e i documenti di prassi (circolare n. 4/2022), ritiene che la condizione di familiare a carico possa essere conservata anche al compimento del 30° anno di età del  figlio per cui il genitore  che  ha  sostenuto  delle spese per i figli a carico, con reddito entro le soglie stabilite dall’articolo 12 comma 2 del Tuir, potrà fruire delle detrazioni per oneri e spese indicate nell’articolo 15, comma 2 del Tuir.