Disegno di legge 1112: come cambierà la qualità dell’architettura pubblica in Italia
E’ dagli inizi di questo millennio che il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, gli ordini professionali, le scuole di architettura e buona parte del settore delle costruzioni chiedono un quadro normativo organico che riconosca la qualità dell’architettura come interesse pubblico.
L’appello è stato formalizzato dal Manifesto votato al VIII Congresso nazionale degli architetti (luglio 2018), dove la platea di 3 000 delegati indicò fra le priorità «una legge organica sull’architettura» per allineare l’Italia al resto d’Europa.
La spinta si è rafforzata sul fronte europeo.
Prima la Declaration of Davos (2018) e poi l’iniziativa New European Bauhaus hanno invitato gli Stati membri a promuovere «architettura di qualità e ambiente costruito di alto livello».
Le conclusioni del Consiglio UE del 13 dicembre 2021 hanno infatti sollecitato «politiche nazionali per l’architettura» e l’uso sistematico dei concorsi di progettazione. Molti partner dell’area euro hanno già recepito la raccomandazione: la Spagna, ad esempio, ha varato la Ley 9/2022, de Calidad de la Arquitectura che vincola le amministrazioni a criteri di qualità estetica, ambientale e sociale nelle opere pubbliche.
In questo contesto è arrivata la proposta italiana: il disegno di legge n. 1112, presentato al Senato il 18 aprile 2024 dal senatore Nicola Irto (PD‑IDP) e sottoscritto da oltre trenta co‑firmatari dello stesso gruppo parlamentare.
Il testo — «Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell’architettura» — è ora all’esame della 7ª Commissione Cultura, con iter avviato il 1° luglio 2025 e relatore il senatore Francesco Verducci.
L’obiettivo dichiarato dei promotori è colmare il ritardo normativo italiano, offrendo uno strumento che, come nelle migliori esperienze europee, metta il progetto al centro delle politiche pubbliche e definisca regole chiare per concorsi, tutela dell’opera contemporanea e promozione del talento emergente.
Il contenuto del disegno di legge n. 1112, articolo per articolo
Il testo è composto da 16 articoli che, in sintesi, definiscono un quadro organico di “politica per l’architettura” affidando al Ministero della Cultura (MiC) il ruolo di regìa e introducendo l’obbligatorietà del concorso di progettazione per le opere pubbliche di maggior rilievo.
1. Principi fondativi (artt. 1‑2)
Architettura bene di interesse pubblico – L’articolo 1 dichiara il valore “culturale e sociale” dell’architettura e la qualifica come bene di interesse pubblico primario collegandola all’articolo 9 della Costituzione.
Definizioni e “nuovo rinascimento urbano” – L’articolo 2 fornisce le definizioni operative di architettura e introduce il concetto di “nuovo rinascimento urbano” come modello integrato di rigenerazione delle città.
2. Governance e programmazione (artt. 3‑6)
Promozione e archivi – Il MiC coordina iniziative, archivi, eventi e un Premio annuale per la giovane architettura (art. 3).
Piano per l’architettura – Documento programmatico annuale, elaborato con il MIT, che fissa priorità e criteri di qualità per gli interventi (art. 4).
Tutela e riconoscimenti – L’articolo 5 consente al MiC di attribuire riconoscimenti e agevolazioni a opere di particolare qualità; l’articolo 6 istituisce una Commissione tecnico‑scientifica di supporto senza nuovi oneri.
3. Concorsi e trasparenza (artt. 7‑9)
Obbligo di concorso oltre soglia – Per lavori sopra 5,382 M€ e per servizi/forniture sopra 140‑215 k€ la stazione appaltante deve ricorrere al concorso di progettazione/idee; deroghe possibili solo previa autorizzazione ANAC (art. 7).
Supervisore dei concorsi – Figura esperta iscritta in un elenco MiC per assistere le amministrazioni (art. 8).
Commissioni giudicatrici – Devono includere almeno due membri esterni, uno dei quali presidente; i punteggi si basano su criteri qualitativi e non su curricula o ribassi (art. 9).
4. Opportunità per la nuova generazione (art. 10)
Un Elenco annuale dei giovani architetti under 40 vincitori di concorso viene pubblicato dal MiC per favorire visibilità e incarichi anche da parte di committenti privati.
5. Funzioni progettuali e tutela delle opere (artt. 11‑13)
Il MiC utilizza il concorso per le proprie opere culturali di rilevante interesse (art. 11).
L’articolo 12 introduce la dichiarazione di importante carattere artistico per le opere contemporanee, mentre l’articolo 13 promuove insegnamenti scolastici e corsi sulla cultura architettonica.
6. Premi, incentivi e sanzioni (artt. 14‑16)
Premio per la giovane architettura italiana organizzato annualmente dal MiC (art. 14).
Incentivi regionali ai privati che bandiscono concorsi, come la riduzione degli oneri di urbanizzazione (art. 15).
Sanzioni – Chi elude l’obbligo di concorso rischia una multa tra lo 0,5 % e l’1 % del valore dell’opera; la mancata realizzazione del progetto vincitore può configurare danno erariale (art. 16).
Cambio di paradigma: cosa significa davvero il DDL 1112
Il cuore innovativo del disegno di legge è l’obbligo, per le opere pubbliche sopra le soglie europee (5,382 milioni di euro per i lavori; 140‑215 mila euro per i servizi), di ricorrere al concorso di progettazione in luogo delle tradizionali gare al massimo ribasso. In concreto, la selezione delle idee avverrà su criteri di qualità architettonica, sostenibilità ambientale e coerenza tecnico‑economica, non più sullo sconto offerto o sulle dimensioni del fatturato dello studio .
A vigilare sul rispetto della regola sarà l’ANAC: ogni eventuale deroga dovrà essere autorizzata e motivata, mentre le giurie dei concorsi, composte in maggioranza da membri esterni e guidate da un presidente indipendente, saranno assistite da un “supervisore” iscritto in un elenco nazionale istituito dal MiC .
Accanto a questo meccanismo di trasparenza, l’articolo 10 introduce un elenco annuale dei vincitori under 40, offrendo ai giovani professionisti una visibilità finora mancata .
Il provvedimento combina incentivi e sanzioni: chi bandisce un concorso potrà godere di agevolazioni, come la riduzione degli oneri di urbanizzazione, e concorrere al Premio nazionale per la giovane architettura; chi lo elude rischia multe fino all’1 % del valore dell’opera e, in caso di mancata realizzazione del progetto vincitore, l’ipotesi di danno erariale .
Opportunità
- Per gli studi di progettazione: il sistema dei concorsi, se applicato correttamente, apre il mercato pubblico a realtà medio‑piccole e a figure emergenti, rompendo il monopolio dei grandi player e premiando la qualità degli esiti progettuali.
- Per le amministrazioni: il Piano annuale per l’architettura e la figura del supervisore forniscono strumenti che possono ridurre i contenziosi e alzare la qualità dei capitolati, traducendosi in opere più efficaci e tempi di esecuzione potenzialmente più brevi.
- Per cittadini e filiera edilizia: edifici e spazi pubblici concepiti fin dall’inizio con parametri ambientali e sociali più stringenti promettono una migliore integrazione nel paesaggio urbano e un impulso alla domanda di servizi professionali specializzati.
Criticità da risolvere
- Capacità amministrativa – Molti piccoli comuni non dispongono delle risorse umane e finanziarie per gestire concorsi complessi; senza un adeguato supporto, l’obbligo potrebbe rallentare gli iter invece di snellirli.
- Tempistiche e costi – Il doppio passaggio concorso‑progetto definitivo rischia di allungare le procedure se i regolamenti attuativi non prevederanno modelli di gara agili e compensi congrui.
- Soglie economiche – Interventi di rigenerazione urbana di valore, ma sotto soglia UE, restano esclusi dall’obbligo: una clausola di estensione potrebbe evitare che progetti strategici scivolino fuori dal perimetro di qualità.
- Finanziamento del Piano per l’architettura – La norma non stanzia fondi dedicati: senza copertura, il Piano rischia di essere un mero documento d’indirizzo privo di efficacia operativa.
- Coordinamento con il Codice dei Contratti 2023 – La deroga introdotta va armonizzata per prevenire conflitti interpretativi e contenziosi, soprattutto nelle fasi di affidamento e validazione dei progetti.
In sintesi, il DDL 1112 sposta l’asticella dell’appalto pubblico: la competizione economica lascia spazio alla competizione delle idee.
L’operazione può innalzare il livello medio dell’architettura e dare respiro alle nuove generazioni, ma richiede risorse, formazione e regole esecutive chiare. Solo così il cambio di paradigma potrà tradursi in cantieri più efficienti, spazi urbani di qualità e un mercato professionale davvero meritocratico.
L’Iter parlamentare della Legge sull’architettura: punto della situazione
Il disegno di legge n. 1112 nasce il 18 aprile 2024, quando il senatore Nicola Irto (PD‑IDP) deposita in Senato la proposta “Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell’architettura”.
Sei mesi dopo – 26 settembre 2024 – l’atto viene assegnato in sede redigente alla 7ª Commissione Istruzione e Cultura: qui l’esame avanza più rapidamente perché l’Aula voterà solo gli articoli e il testo finale. Nella stessa data otto commissioni permanenti e la Commissione per le questioni regionali ricevono la richiesta di parere consultivo (Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Ambiente, ecc.) .
Dopo una fase di audizioni informali, il dossier approda all’ordine del giorno della 7ª Commissione il 1° luglio 2025 (seduta 225). È la prima discussione pubblica del provvedimento.
Due settimane dopo – 16 luglio 2025, seduta 231 – la Commissione nomina relatore il senatore Francesco Verducci e dispone un ciclo di audizioni tecniche (CNA PPC, ANAC, ordini professionali, CRESME) in vista della stesura del testo emendato.
Il dossier passa, in parallelo, al vaglio delle commissioni consultive: la 2ª Giustizia rende il parere 23 luglio 2025 (seduta 296), soffermandosi soprattutto su articoli 7, 8 e 16 relativi a concorsi, supervisori e sanzioni.
Al 26 luglio 2025 il DDL è dunque ancora in 7ª Commissione, con l’obiettivo – indicato ufficiosamente dal Governo – di portarlo in Aula entro l’autunno e poi alla Camera entro fine legislatura.
Perché potrebbe cambiare il mestiere di progettare
Concorso obbligatorio, trasparenza ANAC e sanzioni fino all’1 % del valore dell’opera: tre dispositivi che, se resteranno nel testo finale, spostano l’asse della progettazione pubblica dal prezzo alla qualità.
1. Competizione sulla qualità, non sul ribasso
L’articolo 7 impone il concorso di progettazione/idee per lavori sopra i 5,382 milioni di euro (e per servizi sopra 140‑215 mila). Ogni altra procedura deve essere motivata e autorizzata da ANAC, pena la nullità del bando.
Ne consegue che curriculum, fatturato e sconti economici diventano secondari rispetto alla bontà della proposta progettuale.
2. Accesso più equo al mercato degli incarichi
La stampa di settore ricorda che oggi “un incarico su due è assegnato su base fiduciaria o al massimo ribasso”. L’obbligo di concorso – affiancato dal nuovo Elenco dei giovani architetti under 40 (art. 10) – promette di abbassare le barriere d’ingresso per studi medio‑piccoli e professionisti emergenti.
3. Nuovi ruoli professionali e procedure
Il supervisore dei concorsi (art. 8) diventa figura‑ponte tra amministrazioni e progettisti, mentre le commissioni giudicatrici dovranno avere una maggioranza di membri esterni e criteri di valutazione strettamente qualitativi. Per i professionisti significa specializzarsi in bandi, project management e sostenibilità, oltre che nella progettazione pura.
4. Incentivi e responsabilità
Chi bandisce concorsi potrà ottenere riduzioni degli oneri di urbanizzazione e concorrere al Premio nazionale per la giovane architettura (artt. 14‑15). Al contrario, chi evita il concorso rischia la multa e – se non realizza il progetto vincitore – un possibile danno erariale.
Il messaggio è chiaro: premiare il merito, punire l’opacità.
5. Impatti attesi sulla qualità dello spazio pubblico
Progetti nati da concorso incorporano più spesso criteri ambientali, accessibilità e dialogo con il contesto. Per questo il DDL è visto da ordini professionali e associazioni civiche come uno strumento per alzare lo standard medio dell’edilizia pubblica, ridurre contenziosi in fase di appalto e offrire ai cittadini spazi meglio progettati.
In conclusione la riforma mette in discussione prassi ultradecennali basate su ribassi, affidamenti diretti e procedure tecniche.
Se approvata senza snaturarsi, costringerà enti locali e professionisti a misurarsi su creatività, interdisciplinarità e gestione trasparente dei processi, ridisegnando il mestiere di progettare in Italia.
Elenco delle fonti utilizzate