di
Gino Pagliuca
Il portale dell’Ente relativo è operativo dal 30 giugno per le spese del 2025. La dichiarazione Enea è di fatto obbligatoria per i lavori per cui viene richiesto l’ecobonus
Chi ha effettuato lavori come il cambio degli infissi o l’installazione di una pompa di calore nei primi sei mesi di quest’anno avrà tempo fino al prossimo 29 settembre per inviare (o, come accade più frequentemente, per far inviare dall’installatore) la comunicazione all’Enea. Il portale dell’Ente relativo alle spese 2025 infatti è divenuto operativo a partire dal 30 giugno e da tale data pertanto si computano i 90 giorni prescritti dalla normativa fiscale. La regola vale anche per chi ha ultimato (e per ultimato si intende pagato) nel primo semestre 2025 lavori avviati l’anno precedente.
La dichiarazione obbligatoria
La dichiarazione Enea è di fatto obbligatoria per i lavori per cui viene richiesto l’ecobonus e la sua mancanza pregiudica, a giudizio dell’Agenzia delle Entrate, il diritto a ottenere l’agevolazione, mentre per i lavori coperti dal bonus ristrutturazione va inviata a puri fini statistici. Segnaliamo che a oggi non c’è più nessuna differenza per il portafoglio del contribuente tra le due tipologie di bonus, visto che entrambi, a partire dal primo gennaio scorso, garantiscono il 50% di rimborso in dieci anni se il contribuente effettua i lavori sull’abitazione in cui dimora abitualmente e in cui ha la residenza e a condizione che detenga un diritto reale sull’immobile. Per chi fa da sé, l’invio si effettua collegandosi al portale di Enea e accreditandosi con lo Spid o la carta di identità elettronica.
Il perché dei ritardi
Il portale è entrato in funzione quest’anno con molto ritardo perché si era in attesa di una precisa identificazione dei tipi di caldaia ancora agevolabili. Ricordiamo infatti che, recependo la normativa europea, la Legge di Bilancio 2025 ha del tutto abolito il bonus sulle caldaie a condensazione alimentate da combustibili fossili. La nuova norma apriva però la strada a interpretazioni diverse sulla possibilità di ottenere il bonus su apparecchiature ibride, come gli impianti in cui sono presenti più generatori di calore alimentati da diverse fonti di energia: tipicamente un combustile fossile, come il metano o il GPL, e una fonte rinnovabile, come il fotovoltaico. A sciogliere i dubbi è intervenuta la circolare delle Entrate (ne abbiamo scritto qui) in particolare nel testo si precisa che l’esclusione dal bonus non si applica a:
- micro-cogeneratori, anche nel caso in cui siano alimentati da combustibili fossili;
- generatori a biomassa;
- pompe di calore ad assorbimento a gas
- sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come disciplinati dal D.M. 6/08/2020.
Cosa bisogna fare
Una volta inviata la comunicazione Enea rilascia un numero identificativo da conservare per eventuali controlli. A chi invia la dichiarazione dei redditi precompilata consigliamo di controllare sempre se le spese sono state acquisite dall’Agenzia delle Entrate e di riportare gli estremi correggendo la dichiarazione perché di norma il primo anno i dati non vengono utilizzati per la precompilazione ma vanno confermati. Dal secondo anno in poi invece le spese vengono riportate di default nel modello
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27 luglio 2025
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