di
Redazione Economia
Il Tar del Lazio ha accolto i ricordi di UAP, ANMED, Aiop Sicilia e ha annullato il nuovo tariffario. Quali sono i punti critici rilevati dal tribunale
Il Tar del Lazio ha annullato il decreto del novembre 2024 con il quale il ministro della Salute, di concerto con il Mef, aveva dopo anni di attesa ridefinito le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale. Il Dm contestato – lo precisano i giudici in sentenza – è stato adottato in sede di autotutela successivamente alla presentazione dei numerosi ricorsi amministrativi. Il Tar Lazio, quindi, rinvia al mittente il nuovo tariffario nazionale (Dm n. 272/2024) in particolare accogliendo anche le censure mosse nell’interesse di Uap (Unione Ambulatori, Poliambulatori Ospedalità Privata), Federanisap, Aiop, Anmed (Associazione nazionale di Medicina, Diagnostica, Salute e Benessere), e numerose altre associazioni sanitarie.
Tra i ricorsi accolti, quelli presentati da UAP – Unione ambulatori, poliambulatori enti e ospedalità privata, insieme ad ANMED, Aiop Sicilia, assistiti dagli avvocati Pepe, Pescerelli e Figliolia e tutte le altre associazioni di categoria assistiti da altri studi legali.
La dottoressa Mariastella Giorlandino, presidente UAP, si dichiara felice della decisione del Tar, che «rappresenta un risultato storico e conferma il ruolo di apripista svolto da UAP nella battaglia per un nomenclatore tariffario più equo, a tutela della sanità pubblica e privata ma soprattutto dei pazienti, primi destinatari del diritto a cure di qualità».
Le critiche del Tar
Questi i punti critici rilevati dal Tar:
1. Difetto di istruttoria – mancata motivazione sulle scelte tariffarie, con tariffe mediamente inferiori del 25% rispetto al nomenclatore Balduzzi (2012), nonostante i tariffari regionali di Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia risultino più alti.
2. Campione di strutture non rappresentativo – nessuna chiarezza sui criteri di selezione, sulla natura pubblica/privata né sui dati di costo raccolti.
3. Dati obsoleti – Utilizzo di dati vecchi di oltre cinque anni, in violazione della previsione normativa di aggiornamento triennale.
4. Mancato rispetto delle linee guida Agenas (2022 e 2024) – nessuna verifica della validità tecnico-economica dei tariffari regionali di riferimento.
La voce di UAP
La presidente di UAP, Mariastella Giorlandino, ha espresso soddisfazione per un traguardo fondamentale per l’intero sistema sanitario italiano, ringraziando il Collegio giudicante per la loro grande competenza, ribadendo che «questa vittoria non appartiene solo alle strutture sanitarie, ma soprattutto ai cittadini e ai pazienti, che hanno diritto a un servizio di qualità fondato su criteri trasparenti e scientifici». «Non ci siamo limitati a contestare: UAP ha già consegnato al ministero della Salute e al Tar una proposta di revisione del nomenclatore, fondata su solidi elementi tecnici, o in alternativa, chiede di prendere in considerazione il nomenclatore della Lombardia, già in vigore dal primo dicembre 2025 e quindi già ben collaudato».
Tariffe ritenute ingiuste
Avverso tale decreto erano insorti avanti anche il giudice amministrativo del Lazio, con tre ricorsi, oltre un centinaio di centri e strutture sanitarie convenzionate, appartenenti alle molteplici branche dei laboratori di analisi, della cardiologia, della radiologia e di tutte le altre branche a visita, unitamente alle sigle sindacali CIMEST ed SBV, – tutti assistiti dagli avvocati professori Salvatore Pensabene Lionti e Tommaso Pensabene Lionti – lamentando, in primo luogo, un’errata e carente istruttoria che avrebbe condotto i ministeri ad adottare tariffe palesemente ingiuste ed estremamente penalizzanti (risultando addirittura inferiori a quelle, sino ad oggi mai invariate, adottate nel 2012 dal decreto Balduzzi); costringendo, così, le strutture sanitarie private ad operare in perdita, con l’impossibilità di garantire prestazioni adeguate agli standard di qualità e dunque con gravi ripercussioni sull’efficienza del sistema sanitario.
Cosa cambia per le regioni sotto «Piano di rientro»
Dunque, tutto da rifare per i ministeri, che avranno, da lunedì 22 settembre 2025, un anno di tempo, giacché il Tar Lazio, tenuto conto della «necessità di evitare gravi ripercussioni socio-economiche», ha disposto il differimento dell’annullamento «con efficacia differita di 365 giorni a decorrere dalla data del deposito della predetta sentenza, anche al fine di consentire all’amministrazione di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria di cui trattasi, sulla base dei criteri individuati dalla normativa di settore, come interpretati in questa sede». Per le regioni italiane che si trovano in «Piano di rientro», a causa del grave deficit economico-finanziario, sarebbe stata inibita, per legge, la possibilità (consentita ad altre regioni) di poter modificare il piano tariffario nazionale con tariffe regionali più favorevoli; cosicché gli operatori sanitari regionali sarebbero stati costretti ad operare in perdita senza neppure poter confidare in un intervento di temperamento regionale.
Nuova app L’Economia. News, approfondimenti e l’assistente virtuale al tuo servizio.
SCARICA L’ APP
Iscriviti alle newsletter de L’Economia. Analisi e commenti sui principali avvenimenti economici a cura delle firme del Corriere.
22 settembre 2025 ( modifica il 22 settembre 2025 | 18:52)
© RIPRODUZIONE RISERVATA