L’assistenza in orario scolastico non rientra nell’attuale assetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come definiti dal DPCM 12 gennaio 2017 

L’assistenza sanitaria in orario scolastico è un diritto per gli alunni con disabilità. Questo aspetto deriva direttamente dalla corretta applicazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione italiana, che tutelano rispettivamente il diritto alla salute e il diritto all’istruzione. In particolare, dai 6 ai 16 anni d’età, il diritto alla salute si esplica attraverso il libero accesso ai servizi sanitari offerti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Purtroppo, però, troppo spesso si tratta di un diritto negato a causa della difficoltà di avere assistenza specialistica di tipo infermieristico nelle scuole, con la conseguenza che molte famiglie sono costrette a essere sempre presenti in orario scolastico per assicurare la frequenza dei propri figli e intervenire quando è necessario. Questo perché, l’assistenza in orario scolastico non rientra nell’attuale assetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come definiti dal DPCM 12 gennaio 2017.

Al di là della Costituzione italiana, vi sono altri riferimenti normativi che tutelano il diritto all’assistenza sanitaria nelle scuole. Andiamo a vedere quali.

DPCM 12 GENNAIO 2017

Come anticipato, il decreto definisce l’attuale assetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e include, all’art. 22, l’Assistenza Domiciliare Integrata tra le prestazioni essenzialiNon contempla però una prestazione specifica di assistenza infermieristica scolastica per alunni con disabilità gravi, gravissime o malattie rare, lasciando così una lacuna normativa che genera profonde disuguaglianze tra i diversi territori. Ne conseguono disparità regionali e diritti non esigibili a causa dell’assenza di una normativa nazionale chiara.

L’assistenza infermieristica scolastica si colloca però concettualmente e operativamente nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata, prevista nei LEA, poiché risponde alla medesima logica di presa in carico integrata e personalizzata. Di fatto, questo tipo di assistenza estende l’ambiente di cura al contesto scolastico e, non a caso, è già sperimentata con successo in alcune Regioni, come l’Abruzzo, dove la formula ha dimostrato efficacia, sostenibilità e replicabilità.

L’assistenza domiciliare integrata rappresenta dunque la base normativa che dimostra la possibilità di fornire assistenza sanitaria territoriale anche in ambienti extra domiciliari.

LEGGE 104/1992: ARTICOLI 12 E 13 PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La legge 104 garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse alla disabilità. Lo stesso articolo garantisce al bambino con disabilità da 0 a 3 anni l’inserimento negli asili nido.

Inoltre la legge 104/92 precisa che l’integrazione scolastica della persona con disabilità si realizza anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. L’assistenza sanitaria necessaria per la frequenza scolastica compete al Servizio Sanitario Nazionale e la legge 104 attribuisce alla competenza delle ASL, tra gli altri, i compiti di “assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale” e di “assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche”. 

DECRETO MINISTERIALE 77/2022

Il decreto, che rafforza il modello organizzativo territoriale dell’assistenza in Italia, allineandosi con gli obbiettivi del PNRR, disciplina l’assistenza domiciliare integrata, inserita nei LEA dal DPCM 12 gennaio 2017, e rappresenta attualmente lo strumento più idoneo, operativo e coerente per garantire la continuità assistenziale anche in ambito scolastico.

L’estensione del servizio di assistenza domiciliare integrata riguarda principalmente questi fronti:

a) il domicilio, setting extra domiciliare o domicilio temporaneo, riconosce la scuola come luogo di vita quotidiano;
b) la copertura per l’intero orario scolastico e anno scolastico;
c) il tragitto casa/scuola.
Non è prevista la presenza del genitore o caregiver a scuola.

È fondamentale sottolineare che l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) può essere attivata anche esclusivamente per il contesto scolastico. Tale interpretazione estensiva e flessibile consente l’erogazione delle prestazioni infermieristiche in ambienti diversi dal domicilio, in particolare nelle scuole, qualora queste rappresentino il luogo prevalente del bisogno assistenziale. Ne consegue che alunni che non necessitano di assistenza infermieristica a domicilio, ma solo in ambito scolastico, possano essere presi in carico tramite ADI, purché la necessità sia accertata da una valutazione multidisciplinare.

DECRETO LEGISLATIVO 502/92

In linea con quanto precedentemente esposto in merito alla necessità di garantire assistenza sanitaria qualificata anche in ambito scolastico, il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, all’articolo 1 comma 7 (come modificato dal D.Lgs. 229/1999), stabilisce che le Regioni, nel rispetto della programmazione nazionale, devono elaborare propri piani sanitari regionali per garantire i principi di universalità, equità, efficacia e appropriatezza. Questi piani devono prevedere la costituzione di Aziende Sanitarie Locali (ASL) con autonomia gestionale, il cui obiettivo è l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso un’organizzazione territoriale basata sui distretti sanitari.

In tale contesto, l’assistenza infermieristica scolastica potrebbe essere ricompresa nei servizi territoriali offerti dai distretti sanitari, laddove le Regioni ne prevedano l’inserimento nei propri piani sanitari. Tale possibilità valorizza l’autonomia gestionale delle ASL, consentendo l’attivazione di servizi innovativi in risposta ai bisogni emergenti della popolazione scolastica.

INTESA STATO-REGIONI DEL 4 AGOSTO 2021

In continuità con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 502/1992, che attribuisce alle Regioni la responsabilità di organizzare l’assistenza territoriale attraverso le ASL, l’Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 definisce i criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento delle cure domiciliari, con l’obiettivo di garantire qualità, sicurezza e continuità assistenziale.

Sebbene l’intesa si riferisca alle cure domiciliari in senso stretto, essa può offrire una base interpretativa per estendere l’assistenza infermieristica anche all’ambiente scolastico, inteso come “domicilio educativo” per il minore. In particolare, nei casi di disabilità grave o patologie croniche, la presenza di un infermiere scolastico rappresenta una forma di continuità assistenziale coerente con i principi sanciti dall’intesa. Tale lettura apre la possibilità di integrare i servizi scolastici con quelli domiciliari, promuovendo un modello di assistenza territoriale inclusiva e centrata sulla persona.

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (recepita in Italia con l. 18/2009), all’articolo 24 prevede che gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità. “Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita”. Il testo dell’articolo si sofferma su tutti i presupposti affinché il diritto all’istruzione per le persone con disabilità venga garantito (supporti e sostegni, ausili e personalizzazioni, accomodamenti ragionevoli e, di conseguenza, adeguate norme e risorse).

All’articolo 25, la Convenzione, prevede inoltre che le persone con disabilità hanno il diritto, senza alcuna discriminazione, a godere del migliore stato di salute possibile e, essendo particolarmente complesso definire quale esso sia, fornisce una panoramica articolata rispetto agli impegni degli Stati Parti per garantire a tutti l’accesso ai servizi sanitari, nel senso più ampio del termine. Infatti, secondo quanto previsto in questo articolo, gli Stati Parti devono, da un lato garantire alle persone con disabilità tutti i servizi sanitari cui hanno diritto le altre persone e dall’altra assicurare loro i servizi specifici necessitanti a causa della loro particolare condizione di salute. Tali servizi devono essere garantiti in maniera gratuita o economicamente sostenibile, nonché nei luoghi più vicini a quelli di residenza.

A fronte della normativa attualmente in vigore si rende dunque necessario un intervento normativo che sia in grado di rispettare i principi sanciti dalla legge nazionale ma che, soprattutto, si uniformi a quanto previsto dalla normativa internazionale e, quindi, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ormai recepita in Italia da 15 anni. Disciplinare a livello normativo l’assistenza infermieristica scolastica significa assicurare continuità assistenziale, diritto alla salute e diritto all’istruzione, valorizzando la connessione tra casa e scuola, agli alunni con bisogni sanitari complessi.