L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 249/E del 18 settembre 2025, ha offerto chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei premi di assicurazione sanitaria stipulati da un ente pubblico a favore del personale in servizio all’estero e dei familiari conviventi a carico nei Paesi in cui non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta.
L’istante è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e patrimoniale, sottoposto alla vigilanza di un Ministero, che opera sia in Italia sia all’estero presso rappresentanze diplomatiche e consolari. Il suo Statuto prevede che al personale di ruolo in servizio all’estero si applichino le disposizioni previste per i dipendenti del Ministero vigilante nella stessa sede, compresa la disciplina che autorizza la stipula di polizze sanitarie obbligatorie per i dipendenti e i loro familiari conviventi a carico nei Paesi privi di assistenza sanitaria diretta. L’ente ha, quindi, stipulato un contratto di assicurazione sanitaria con una compagnia per coprire malattia, infortunio e maternità dei propri dipendenti e dei familiari, prevedendo che il premio sia interamente sostenuto dall’ente. Per il personale in Italia la polizza può essere estesa al nucleo familiare con costi a carico del dipendente, mentre per il personale all’estero la copertura è automatica e obbligatoria per i familiari conviventi. Finora il premio pro capite è stato trattato come fringe benefit, ai sensi dell’art. 51, TUIR, e, quindi, assoggettato a tassazione e contributi secondo la normativa vigente.
L’ente chiede chiarimenti sul corretto regime fiscale da applicare a questi premi per i dipendenti all’estero.
L’Agenzia ricorda il principio di onnicomprensività dell’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche deroghe. Tra queste, l’art. 51, comma 2, lett. a), esclude i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Tuttavia, l’Agenzia precisa che i premi assicurativi in questione non rientrano né tra i contributi assistenziali, in quanto non rispondono a finalità di solidarietà collettiva verso soggetti bisognosi, né tra i contributi previdenziali, poiché non finalizzati a garantire prestazioni previdenziali. Di conseguenza, la deroga prevista dal TUIR non è applicabile e i premi assicurativi pagati dall’ente concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente, anche nel caso in cui la polizza sia prevista come obbligatoria da una disposizione normativa speciale.
Pertanto, pur essendo obbligatoria la copertura assicurativa per il personale all’estero, il premio rimane fiscalmente imponibile e dev’essere assoggettato a tassazione e contributi previdenziali.