La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 648/2025, depositata lo scorso 5 maggio, ha esaminato la vicenda relativa all’infortunio occorso a una studentessa durante una lezione di educazione fisica all’interno di un istituto scolastico.
Al centro della controversia, la richiesta di risarcimento danni da parte della famiglia della ragazza, che aveva riportato lesioni in seguito a uno scontro durante un progetto di avviamento al rugby regolarmente autorizzato dai genitori e sotto la sorveglianza degli insegnanti. Il Tribunale di primo grado aveva stabilito una responsabilità parziale della scuola, imponendo il pagamento di un risarcimento sia alla studentessa sia ai genitori. Il provvedimento era stato impugnato, contestando la sussistenza di una responsabilità degli insegnanti e l’adeguatezza delle valutazioni peritali e della liquidazione del danno.
La Corte, chiamata a pronunciarsi sull’appello principale e sugli appelli incidentali, ha riconsiderato l’intera dinamica dell’incidente. Secondo i magistrati, l’accaduto non presentava elementi di violenza anomala o comportamento scorretto durante il gioco, né risultavano carenze nel controllo degli insegnanti. La decisione richiama la giurisprudenza maturata sulla responsabilità delle scuole ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile: la scuola è responsabile solo se il danno deriva da un fatto illecito di un altro studente, caratterizzato da una violenza incompatibile con lo sport praticato e con il contesto ambientale. In questo caso, invece, l’evento è stato ricondotto nella normale alea dell’attività sportiva scolastica, esclusa la natura pericolosa della disciplina e la responsabilità contrattuale dell’istituto, vista la mancanza di colpa specifica da parte degli insegnanti.
La Corte ha disposto la revoca del risarcimento stabilito in primo grado, rigettando tutte le domande di danno avanzate contro la scuola e condannando i ricorrenti alla restituzione di quanto ricevuto a titolo provvisorio. Le spese legali per tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti, riconoscendo la particolarità della vicenda e la recente evoluzione della giurisprudenza. L’argomentazione centrale della pronuncia stabilisce che non sussiste responsabilità civile della scuola quando l’incidente è insito nella normale dinamica di uno sport di squadra svolto sotto regolare supervisione e con autorizzazione dei genitori. Nessuna responsabilità, dunque, può essere riconosciuta in assenza di condotte violente o omissioni degli obblighi di vigilanza.