
La cessione di un’area edificabile operata da un soggetto privato genera redditi diversi la cui disciplina è stata modificata dall’art. 7 del D.Lgs. n. 13 dicembre 2024, n. 192. Le novità introdotte dalla riforma fiscale rilevano ai soli fini delle imposte dirette a nulla rilevando ai fini dell’imposta di registro o di donazione. La ratio della norma è quella di risolvere una delicata fattispecie elusiva che veniva posta in essere donando l’area ad un familiare il quale, a breve, procedeva alla cessione a terzi, al solo fine di fare acquisire al donatario un maggior costo fiscale.
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un’area è edificabile se prevista dallo strumento urbanistico comunale. La plusvalenza da cessione è sempre imponibile IRPEF, con regole diverse secondo modalità di acquisto e rivalutazioni ISTAT.
