Secondo l’attuale quadro normativo, i sindacati che proclamano uno sciopero giudicato illegittimo dalla Commissione possono incorrere in sanzioni amministrative. L’articolo 4 della legge 146/90, come modificato nel 2000, prevede multe comprese tra i 2.500 e i 50.000 euro. La sanzione è proporzionata alla gravità della violazione e alla durata dell’agitazione.
Oltre alla sanzione pecuniaria, la Commissione può disporre anche la sospensione dei permessi sindacali retribuiti e, nei casi più gravi, l’esclusione dell’organizzazione sindacale dalle trattative con le controparti pubbliche per un periodo massimo di due mesi.
Nel caso dello sciopero del 3 ottobre, la Cgil ha annunciato che impugnerà ogni eventuale provvedimento sanzionatorio, sostenendo di aver agito nel pieno rispetto della legge, in particolare dell’articolo 2, comma 7, che consente deroghe in caso di eventi eccezionali a tutela dell’ordine costituzionale o della sicurezza dei lavoratori.