A inizio settembre 2025 il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte costituzionale di esprimersi su una situazione di grave ingiustizia che riguarda le persone straniere con disabilità e permesso di soggiorno “per residenza elettiva”, riservato a coloro che pur non avendo un lavoro possono dimostrare la titolarità di una pensione o comunque di un reddito percepito in Italia. A partire da gennaio 2024 queste sono infatti costrette a pagare duemila euro per iscriversi al Servizio sanitario nazionale (Ssn) e accedere alle cure che in alcuni casi sono fondamentali per la loro stessa sopravvivenza. Una questione che può sembrare tecnica o giuridica ma che ha un impatto molto importante sulla vita di persone che già vivono in condizioni di vulnerabilità.

“Si tratta a volte di casi veramente drammatici -spiega Alberto Guariso, avvocato membro dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi)-. Stiamo parlando ad esempio di persone che sono state operate per un tumore e che quindi avrebbero bisogno di accedere a cure salvavita oppure che hanno necessità di fare la dialisi o di assumere farmaci antirigetto perché gli è stato trapiantato un rene. Se non possono permettersi di pagare duemila euro non hanno alternative”.

Entrando un po’ più nello specifico, l’articolo 34 comma 1 del Testo unico sull’immigrazione elenca i casi in cui le persone straniere hanno diritto all’iscrizione gratuita al Ssn -generalmente si tratta dei titolari dei permessi di soggiorno più comuni, come quelli per lavoro, famiglia o protezione- “con parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale”.

In questo elenco non è però previsto il caso delle persone che sono in possesso di un permesso per “residenza elettiva”. Questo tipo di permesso viene rilasciato alle persone straniere che possono dimostrare di avere risorse economiche sufficienti per mantenersi senza dover svolgere attività lavorativa. Come spiega l’avvocato Guariso, la maggior parte dei titolari di questo tipo di permesso in Italia sono però persone straniere con disabilità beneficiarie di una prestazione di invalidità. In altre parole sono persone che ricevono ad esempio la pensione di inabilità e che per questo possono risiedere sul territorio, pur essendo impossibilitate a lavorare. Queste non hanno diritto all’iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale ma devono farlo a pagamento.

Quanto detto fino ad ora non è una questione nuova ma che anzi si trascina da più di 25 anni. La situazione però è diventata particolarmente problematica a partire da gennaio 2024, quando la somma minima per ottenere l’iscrizione a pagamento al Servizio sanitario nazionale è aumentata da un minimo fisso di 388,34 euro (sul residuo si pagava il 7%, o  una percentuale a scalare per redditi più elevati) a una quota fissa di duemila euro. Le persone con disabilità che sopravvivono grazie a una prestazione di invalidità, tuttavia, presentano un reddito che si aggira intorno ai sei-settemila euro annui. La conseguenza è quindi che si sono trovate a pagare un terzo del loro stipendio per accedere alle cure: “Questa è una contraddizione paradossale”, denuncia Guariso.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che tale circostanza sia del tutto irragionevole e violi gli articoli 3 e 32 della Costituzione, la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e la Carta sociale europea, quantomeno nei casi in cui il permesso per residenza elettiva derivi da un precedente permesso di soggiorno per famiglia o per lavoro e dunque si tratti di persone straniere che già da tempo si trovano in Italia. Ha quindi chiesto con l’ordinanza del 6 settembre 2025 alla Corte costituzionale di dichiarare illegittima l’esclusione dall’iscrizione gratuita di coloro che si trovano in questa condizione o, in subordine, di dichiarare incostituzionale il fatto che la cifra da versare risulti così elevata e sproporzionata rispetto al reddito effettivo percepito da persone che sopravvivono grazie alla sola prestazione di invalidità.

“La particolarità di questa ordinanza è che fa riferimento a una categoria specifica di persone: quelle che avevano un permesso che consentiva loro l’iscrizione gratuita al Ssn ma che a un certo punto della loro vita, in seguito al riconoscimento della condizione di invalidità, hanno ricevuto il permesso di residenza elettiva perdendo questo diritto -spiega Guariso-. Il caso tipico è quello di lavoratori che rimangono vittime di infortuni sul posto di lavoro e che prima dell’eventuale incidente avevano un impiego e magari avevano anche versato anni di contributi”.

Un ulteriore paradosso è che queste persone si trovano in una condizione addirittura peggiore degli stranieri privi di un titolo di soggiorno e quindi in situazione di irregolarità. Questi ultimi possono infatti accedere al pronto soccorso, e attraverso il codice Stp (che sta per “straniero temporaneamente presente”) sono garantite loro le cure essenziali e continuative.

La decisione della Corte costituzionale potrebbe avere come conseguenza il fatto che le persone straniere con disabilità vengano totalmente esentate dal pagamento di una quota di iscrizione o che gli venga addebitata una somma proporzionale al loro reddito effettivo. “Noi abbiamo calcolato, applicando le percentuali in vigore prima di gennaio 2024, che duemila euro corrisponderebbero a quanto dovrebbe pagare per iscriversi al Servizio sanitario nazionale una persona con un reddito di 31.924 euro -conclude Guariso-. Non si può richiedere la stessa somma a una persona che ne ha uno di seimila”.

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