L’immobile in Italia oggetto dell’intervento per il cittadino italiano iscritto all’Aire non può essere considerato dimora abituale, quindi l’aliquota agevolativa è quella “ordinaria” e non del 50%

Il cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera può beneficiare della detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2025 sull’abitazione utilizzata saltuariamente in Italia. La residenza estera fa escludere che l’immobile sia adibito ad abitazione principale e, di conseguenza, l’applicazione della detrazione maggiorata al 50 per cento.
È in estrema sintesi quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 273 del 27 ottobre 2025 a un contribuente italiano iscritto all’Aire e residente fiscalmente nella confederazione elvetica.
Il richiedente nel 2025 ha realizzato interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su una casa di sua proprietà situata in Italia, dove si reca per soggiorni personali, vacanze e adempimenti amministrativi e fiscali. L’interessato chiede se può beneficiare della detrazione Irpef del 50% o del 36% per le spese sostenute, considerando la sua particolare condizione fiscale.
L’Amministrazione finanziaria risponde che può applicare la detrazione d’imposta del 36%, ma non quella del 50%, perché all’immobile manca il requisito di abitazione principale, presupposto indispensabile per l’accesso al super sconto.
Il documento di prassi ricapitola la normativa e la prassi che regolano il beneficio d’imposta richiamato dal contribuente. L’Agenzia ricorda, innanzitutto, che l’articolo 16-bis del Tuir prevede una detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio. La legge di bilancio 2025 ha rimodulato il regime in modo significativo. In breve, salvo alcune eccezioni, ha confermato la detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2025 e portato al 30% la detrazione per gli anni 2026 e 2027 per un importo complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare. L’aliquota sale al 50% nel 2025 e al 36% nel biennio 2026-2027 se l’immobile oggetto degli interventi è adibito ad abitazione principale dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Per abitazione principale, ha chiarito la circolare n. 8/2025, s’intende, in sostanza, l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Al riguardo, la risoluzione n. 136/2008, ha specificato, tra l’altro, che la residenza all’estero esclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale. Automaticamente, in tal caso, viene a cadere, quindi, il requisito di “abitazione principale” necessario per accedere alla detrazione del 50 per cento.
Tornando al caso specifico, il richiedente è fiscalmente residente in Svizzera ed è iscritto all’Aire, di conseguenza, la casa ristrutturata in Italia, per quanto sopra detto, non può essere considerata “abitazione principale” ai fini fiscali. La dimora abituale deve, infatti, coincidere con la residenza del contribuente.
L’immobile viene utilizzato solo durante i soggiorni in Italia per vacanze o esigenze amministrative e l’uso occasionale non soddisfa il requisito della dimora abituale, che implica una presenza stabile e continuativa.
In conclusione, il contribuente può accedere alla detrazione ordinaria del 36% per le spese sostenute nel 2025, ma non può beneficiare dell’aliquota del 50%, riservata esclusivamente agli interventi su immobili adibiti ad abitazione principale.