Due casi d’infezione da virus Chikungunya, malattia virale trasmessa da zanzare infette del genere Aedes, caratterizzata da febbre e dolori articolari, sono stati individuati nel territorio dell’Asl Bari.

In base alle verifiche effettuate dall’ambulatorio di Malattie Infettive dell’Asl, è stato confermato che si tratta di casi importati dall’estero e non originati in Puglia. Per nessuna delle persone colpite è stato necessario il ricovero: i due contagiati hanno febbre e dolori muscolari.

In una seconda fase dell’indagine, il Servizio veterinario di sanità animale (Siav A) dell’area metropolitana, su indicazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, ha installato trappole per la cattura della zanzara tigre (Aedes albopictus) nei pressi delle abitazioni delle persone colpite. Le trappole saranno rimosse nella giornata odierna e inviate all’Istituto Zooprofilattico di Foggia per le analisi finalizzate alla ricerca dell’agente patogeno.

L’Asl Bari ha attivato tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste dai protocolli nazionali e regionali. La situazione è costantemente seguita dai servizi competenti, in stretto raccordo con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata.

L’ordinanza del sindaco di Bari

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato un’ordinanza a contrasto dell’insorgenza dei casi. Per contenere l’infestazione, spiega il Comune, bisogna mettere in atto “una campagna di prevenzione e di lotta su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara, visto che negli ambienti urbanizzati la disponibilità di un elevato numero di raccolte idriche rende il territorio assai vulnerabile all’infestazione dell’insetto”.

I focolai da tenere sotto controllo, aggiunge il Comune, possono essere suddivisi in due gruppi: macrofocolai (depositi di copertoni usati, discariche, autodromi, aziende agricole e zootecniche, tombinature) e microfocolai (recipienti o contenitori di acqua, residui dell’attività umana quali annaffiatoi, vasi, secchi, bidoni, vasche).

Il provvedimento firmato dal sindaco (con sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto), ordina di evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi). Il provvedimento è rivolto a tutti i cittadini, agli amministratori condominiali, ai conduttori di orti o giardini, ai vivaisti, ai proprietari o responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali e cimiteriali.

Il Comune chiede inoltre di procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua nei contenitori, sistemandoli in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia. E’ stato chiesto, inoltre, di privilegiare l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso. Diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dalla pubblica amministrazione per il monitoraggio dell’infestazione.

Richiesto anche di trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti a basso impatto ambientale e di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è conseguente alla tipologia del prodotto usato: indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato entro sette giorni dopo ogni pioggia.

Si dovranno anche pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell’avvio del ciclo di trattamento larvicida e bisognerà introdurre sabbia fino a completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti nei cimiteri o svuotare, risciacquare e cambiare l’acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere nonché alle imprese di rottamazione e ai gestori di containers, viene richiesto di provvedere al deposito e alla sistemazione di pneumatici – dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio. Tale condizione deve essere realizzata in modo tale da evitare raccolte d’acqua: a tal fine i copertoni, laddove sistemati all’esterno, devono essere disposti a piramide e prontamente coperti con teli impermeabili, preferibilmente di colore scuro, ben fissati;

Infine, ai responsabili di cantieri è chiesto di evitare raccolte idriche in genere e, in particolare, in bidoni e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a sette giorni.