Non è possibile affidare un incarico di progettazione di un bene pubblico a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Codice, il generale divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite mira a evitare che, nell’ambito delle libere professioni, taluno possa avvantaggiarsi a discapito di altri. In ogni caso, occorre garantire che il professionista non si trovi in una posizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti nelle successive procedure di aggiudicazione dei livelli di progettazione successivi.

Lo afferma l’Anac con atto del presidente 1926 del 2025.

I fatti

Il Comune di Caccamo (Palermo) aveva affidato, a titolo gratuito e senza gara, l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la valorizzazione dell’offerta turistica e per l’abbattimento delle barriere architettoniche del suo castello.

Secondo la segnalazione arrivata all’Anac, l’incarico era stato affidato «in assenza di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica» e non risultava «chiara neppure la modalità con la quale era avvenuta l’autocandidatura dell’offerente, non essendo stato emesso dal responsabile del settore alcun avviso pubblico relativo all’esigenza di affidare all’esterno la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica».

Il Comune risponde alla richiesta di informativa dell’Anticorruzione, richiamando l’articolo 13 del Codice dei Contratti, secondo cui: «Le disposizioni del Codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto».

L’Anac controbatte ricordando i contenuti dell’art. 8 del Dlgs 36 del 2023, secondo cui «Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso».

Quale sarebbe, allora, la motivazione per cui il Comune ha ritenuto di procedere con un affidamento diretto e gratuito? L’amministrazione siciliana spiega all’Autorità di essere in stato di dissesto finanziario e di aver beneficiato di un finanziamento del Programma degli interventi dell’Area interna Madonie con l’obbligo di presentazione Pfte entro il 15 marzo 2025.

L’amministrazione – come essa stessa spiega -: «A fronte dei tempi ristretti e della complessità dell’intervento su bene vincolato, è stata accolta la disponibilità» dell’architetto «a redigere il Pfte a titolo gratuito, garantendo alta qualificazione in architettura del paesaggio». L’amministrazione aggiunge che «non si tratta quindi di un incarico sollecitato dalla stazione appaltante, bensì di un atto di liberalità professionale, formalizzato tramite accettazione scritta» e che «non è previsto alcun rimborso, compenso diretto o indiretto, né vincolo automatico per il futuro incarico esecutivo».

I rilievi dell’Anac

Secondo l’Anac, però, nella determina di affidamento l’amministrazione non aveva fornito adeguate motivazioni per giustificare l’eccezionalità dell’incarico gratuito rendendo esplicita la deroga al divieto di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito. Inoltre, l’amministrazione aveva omesso il calcolo della soglia per l’affidamento diretto, tenendo conto che, per non eludere il divieto di artificioso frazionamento, le stazioni appaltanti sono tenute all’affidamento congiunto della progettazione e degli altri incarichi tecnici per la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria.

E, comunque anche negli incarichi a titolo gratuito, la stazione appaltante deve accertare la sussistenza dei requisiti a contrattare in capo all’affidatario. Verifica che non era stata fatta dal Comune.

Profili di perplessità emergono – evidenzia l’Anticorruzione – anche in relazione al rispetto dei principi di par condicio degli offerenti e di adeguatezza della prestazione resa, posto che nella determina di affidamento non sono chiarite le modalità con le quali è avvenuta l’autocandidatura dell’offerente, né come sia stata valutata l’offerta presentata dal professionista, non risultando esaustivo il riferimento all’autocandidatura del professionista, laddove l’Amministrazione ha riferito che «Non si tratta quindi di un incarico sollecitato dalla stazione appaltante, bensì di un atto di liberalità professionale, formalizzato tramite accettazione scritta».

L’Anac osserva anche che attraverso la predisposizione del Pfte, l’operatore economico ha partecipato, di fatto, alla preparazione della documentazione di gara per la procedura successiva, influenzandone i contenuti tecnici.

Conclusioni

Per il futuro, l’Anac raccomanda all’amministrazione un maggior rigore nel conferimento di incarichi gratuiti, con invito a valutare e ad esplicitare nei documenti propedeutici all’affidamento dei contratti a titolo gratuito, la preventiva sussistenza di tutte le condizioni di legittimità ed opportunità, con invito a tener conto del generale divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, in vista di un maggior rispetto dei principi di legalità, trasparenza, fiducia e accesso al mercato, garantendo comunque che la selezione dei contraenti avvenga comunque sulla base di criteri ispirati alla trasparenza e regole oggettive, predeterminate e non discriminatorie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: 11/11/2025