«La normativa regionale è in contrasto con il diritto alla salute garantito dalla Costituzione». Le Asl pugliesi sono obbligate a fornire gratuitamente i dispositivi di monitoraggio della glicemia anche ai pazienti che non sono affetti da diabete, ma che devono comunque controllare i valori per evitare episodi di ipoglicemia severa. Lo ha suggerito una sentenza del Tar di Lecce, che riconosce le ragioni di una paziente soggetta ad episodi di rapido abbassamento della concentrazione di glucosio nel sangue e, di fatto, obbliga il Sistema sanitario regionale pugliese ad allargare la platea di pazienti ai quali concedere senza spese i dispositivi, anche con l’istituzione di un apposito organismo che si occupa di valutare le condizioni dei richiedenti.
APPROFONDIMENTI
La donna, residente a Collepasso, si è rivolta ai giudici amministrativi con l’assistenza dell’avvocato Eleonora Nadia Delle Side per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale il Dipartimento socio-sanitario di Gallipoli ha rifiutato di rimborsarle il costo (2.100 euro) sostenuto per l’acquisto del sistema di monitoraggio continuo della glicemia. Un dispositivo che la donna deve utilizzare perché affetta da una condizione patologica che la espone a episodi di ipoglicemia, con gravi rischi per la sua salute, come certificato dal primario di Diabetologia del «San Raffaele» di Milano e dal reparto di Endocrinologia del «Miulli» di Acquaviva delle Fonti. La Asl ha negato il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del dispositivo, sostenendo come la normativa regionale riservi la fornitura gratuita dell’apparecchio solo alle persone affette da diabete mellito 1 o 2 in terapia insulinica.
La sentenza
Di opinione contraria i giudici della terza sezione del Tar di Lecce (presidente Enrico d’Arpe, a latere Carlo Iacobellis e Mariachiara Basurto), secondo i quali la mancata espressa previsione della patologia nella legge «non costituisce ragione sufficiente per negare l’erogazione del dispositivo richiesto». La patologia, continua la sentenza, è paragonabile al diabete, motivo per cui «una lacuna nella normativa regionale pugliese non può ripercuotersi in danno dell’assistenza sanitaria universale».
Ma c’è di più: i giudici sottolineano che riconoscere la fornitura del dispositivo solo a chi è affetto da diabete va contro i principi fondamentali del diritto alla salute sanciti dall’articolo 32 della Costituzione. Da qui la decisione non solo di obbligare la Asl a riconoscere il rimborso alla paziente, ma anche – ed è qui la portata più ampia della sentenza rispetto al singolo caso preso in esame – di invitare la Regione a regolamentare la fornitura del dispositivo anche a chi soffre di patologie simili a quella diabetica, «eventualmente istituendo un apposito Centro che, al pari di quanto avviene per i pazienti diabetici attraverso la prescrizione dei centri diabetologici, si occupi di autorizzare o meno, alla luce delle valutazioni compiute riguardo la condizione clinica del paziente, le istanze di fornitura dei dispositivi».