La sentenza individua per gli Stati membri una sorta di road map a cui attenersi, anche se in Italia, così come in Polonia, non esiste l’istituto del matrimonio egualitario: il nostro ordinamento non prevede infatti il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Lo strumento oggi riconosciuto è quello delle unioni civili, introdotte con la legge n. 76/2016 (legge Cirinnà), che garantisce alle coppie omosessuali molti diritti analoghi a quelli matrimoniali: dalla reversibilità alla successione, dalla tutela patrimoniale agli obblighi di assistenza morale e materiale. In passato, nel 2015, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittime le trascrizioni, affermando che questo tipo di unione è “contrario all’ordine naturale“. Il matrimonio omosessuale “deve intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate proprio in quanto privo dell’indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio”.
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