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Redazione Economia
Torna la terza edizione del Conto termico: aiuto economico su lavori di edilizia che migliorano l’efficientamento energetico di un immobile. Rivolto a Pa, imprese e cittadini, la misura è finanziata con 900 milioni di euro l’anno
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto scorso che sancisce una nuova versione del Conto termico, misura che entrerà il vigore il 25 dicembre e stanzierà un incentivo economico a coloro che attuano interventi immobiliari per migliorare l’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. La misura, che intende agevolare l’introduzione di principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nella gestione dell’energia nelle abitazioni e negli uffici, è rivolto a pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini privati.
Le risorse a disposizione sono 900 milioni di euro all’anno (400 dei quali per la Pa). Le regole per l’applicazione e la distribuzione degli aiuti sono ancora in via di definizione per questa terza edizione del Conto termico — dopo quelle del 2012 e del 2016.
Come funziona il Conto termico 3.0
Stando ai bonus casa attualmente in vigore, la riqualificazione energetica è agevolata al 36% nelle prime case e al 30% nelle altre, con una rimborsi rateizzati in dieci anni. Il Conto termico 3.0 sembra essere una valida alternativa, dal momento che non vengono divise le tipologie di immobile; si tratta di un contributo versato direttamente sul conto corrente, senza vincoli legati al reddito né limiti di capienza fiscale, dal valore massimo di 15 mila euro (triplicato rispetto ai precedenti 5 mila). Altro vantaggio riguarda l’immediatezza: sarà erogato in un’unica soluzione di pagamento, avendo a disposizione la cifra entro pochi mesi. In caso di volumi superiori è prevista una rateizzazione, ma fino a un massimo di cinque tranche.
I vantaggi
Nel caso del Conto termico, la percentuale di detrazione può arrivare fino a un massimo del 65% — anche se alcuni interventi hanno una soglia più bassa — ma non è prefissata e viene ricavata con un’equazione a cui contribuiscono parametri diversi, tra cui, ad esempio, la tipologia di prodotto installato che contribuisce a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile e la sua potenza. La richiesta deve essere inviata al Gse (Gestore dei servizi energetici) in autonomia o attraverso l’assistenza del proprio rivenditore o di un progettista. Un’ampia gamma di prodotti è già pre-qualificata presso il Gestore, il che permette una corsia preferenziale e tempi più rapidi di approvazione.
I lavori incentivabili
Di seguito, l’elenco degli interventi incentivabili per l’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:
– isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
– sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
– installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
– trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
– sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
– installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
– installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
– installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
30 novembre 2025 ( modifica il 30 novembre 2025 | 14:33)
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