Il caso dell’anno (CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA PARTE) giunge a una conclusione che, però, non chiarisce definitivamente quando sia da considerarsi valida o meno la scontabilità di una squalifica. Al Segrate era stato contestato l’impiego, alla nona giornata, di un giocatore che risultava squalificato nell’ottava. Nel frattempo, tra una gara e l’altra, la squadra aveva disputato il recupero infrasettimanale di un incontro da ripetere, occasione nella quale il giocatore aveva scontato – secondo il club – la giornata di stop. Per il Giudice Sportivo, invece, la squalifica non era stata considerata valida, con conseguente sconfitta a tavolino e aumento della penalità per il giocatore. Il Segrate aveva quindi presentato controricorso e ora è arrivato il responso.
IL RICORSO
Il caso riguarda il girone A del campionato Under 16 Élite. Durante la settima giornata, nel weekend del 26 ottobre, la sfida tra Segrate e Assago era stata interrotta a fine primo tempo per infortunio dell’arbitro, sul punteggio di 1-0 per l’Assago. La gara era stata programmata per il recupero mercoledì 5 novembre, diventando così un’infrasettimanale collocato tra l’ottava e la nona giornata.
All’ottava giornata, il 1° novembre, Masseroni-Segrate: qui un giocatore del Segrate viene espulso e deve quindi scontare la squalifica nella prima gara utile. Secondo il club, tale occasione coincide con il recupero infrasettimanale del 5 novembre contro l’Assago. Nel settore giovanile, infatti, le partite da ripetere non ripartono dal minuto dell’interruzione, né impongono la conferma dell’undici iniziale: si ricomincia da 0-0 come fosse una nuova gara. Il Segrate sceglie dunque di non schierare l’atleta squalificato.
Quattro giorni dopo, il 9 novembre, si gioca la nona giornata: Scarioni-Segrate. Il giocatore espulso è ritenuto regolarmente disponibile e viene schierato titolare. La partita termina 3-2 per il Segrate, ma la Scarioni presenta ricorso e lo vince. Il Giudice Sportivo interpreta la gara del 5 novembre come un proseguimento – come accade nei campionati dilettantistici – e non come una partita nuova, nonostante, per l’appunto, nel settore giovanile vigano regole differenti. Il Segrate riceve così la sconfitta a tavolino e la squalifica del giocatore risulta ancora da scontare, con un’ulteriore giornata aggiunta come penalità.
IL CONTRORICORSO
Il Segrate presenta controricorso sostenendo che sia stato applicato il regolamento della LND anziché le norme del Settore Giovanile Scolastico. La risposta del Giudice Sportivo, però, non entra nel merito: il reclamo è dichiarato «inammissibile» per un vizio di forma. L’atto, infatti, era stato inviato via PEC come corpo del messaggio e non come file allegato, risultando privo di firma. Secondo quanto richiamato nelle motivazioni, il Collegio di Garanzia del CONI ha stabilito che l’assenza di sottoscrizione rende l’atto inammissibile, annullando l’intero procedimento.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara quindi il reclamo «inammissibile» e dispone l’addebito della tassa di reclamo. Il caso, dunque, si chiude così: non per una valutazione sulla squalifica, ma per un errore formale nella presentazione del controricorso. E il dubbio rimane aperto: quella squalifica era stata realmente scontata?
