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Via libera della Consulta a una legge che punta a limitare il fenomeno degli affitti brevi. È questo il senso della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale toscana sul turismo, che contempla anche misure di contenimento delle locazioni turistiche. In questo settore la Toscana è stata l’apripista di altri interventi arrivati nel resto d’Italia.
Questioni infondate
La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dal Governo a marzo scorso. Tra le norme discusse c’è quella che prevede la possibilità per gli alberghi di associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, ma attribuisce ai Comuni il potere di stabilire una percentuale inferiore. Secondo la Corte, la norma impugnata conferma la generale funzione comunale di regolare gli insediamenti sul proprio territorio e fa salva la possibilità per il singolo Comune di temperare l’espansione delle attività alberghiere, tenendo conto delle esigenze del proprio territorio.
Sì alla destinazione turistico-ricettiva
Soprattutto, però, la Corte ha ammesso la legittimità dell’inquadramento dell’attività ricettiva extra-alberghiera in unità immobiliari «aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelli aventi destinazione d’uso residenziale». Secondo la sentenza, «se un immobile è utilizzato in modo stabile ed organizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera, la previsione della destinazione d’uso turistico-ricettiva non può essere considerata irragionevole».
Manovra, accordo su affitti brevi e esenzione prima casa
La forma imprenditoriale
La Corte ha dichiarato infondate anche le questioni relative alle norme secondo le quali le strutture ricettive turistiche extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione devono essere gestite «in forma imprenditoriale». Per la Corte, «l’obbligo di gestione in forma imprenditoriale rappresenta una condizione che attiene alle modalità di esercizio della struttura ricettiva, il cui rispetto è necessario per poter gestire una struttura classificata. Le norme che stabiliscono tale obbligo, dunque, risultano estranee all’ordinamento civile e sono riconducibili alla materia del turismo, spettante alla competenza piena regionale».
Sì ai limiti dei Comuni
Infine, la Corte ha dichiarato infondate le questioni relative all’articolo 59, concernente le locazioni turistiche brevi. In base a tale disposizione, i Comuni ad alta densità turistica e i comuni capoluogo di provincia «possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve». L’articolo 59 per la Corte «detta una disciplina amministrativa che interseca in via prevalente le materie del governo del territorio e del turismo, in quanto prevede un potere regolatorio comunale». Quindi, è nel pieno competenza della Regione.
