Tutto è partito dal caso concreto di un contribuente che nel 2024 aveva appunto acquistato una nuova abitazione, beneficiando sia delle agevolazioni “prima casa” previste dal Tur (Nota II­bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986) sia del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998. Si precisa però che al momento dell’acquisto in questione si trovava già in possesso di un immobile “agevolato”. Nell’atto si impegnava quindi a rivenderlo entro un anno dal passaggio di proprietà. Qui si inserisce però la novità della Manovra 2025, che ha allungato da uno a due anni il termine entro cui bisogna passare l’immobile pre-posseduto per mantenere il beneficio “prima casa”. Ecco quindi che il contribuente chiedeva al Fisco di chiarire tre punti poco chiari:

  • se il tempo a disposizione raddoppiato vale anche per gli acquisti conclusi nel 2024 quando era ancora in corso il termine di un anno entro cui alienare l’immobile pre­posseduto;
  • se è anche possibile usufruire del credito d’imposta vendendo l’immobile entro il nuovo termine di due anni;
  • e, in caso di risposta negativa al secondo quesito, quale sia il comportamento corretto da adottare.

In particolare, chiedeva se, in quest’ultima ipotesi, sia possibile presentare istanza all’Agenzia delle entrate per revocare la dichiarazione di intenti formulata nella compravendita e versare l’imposta dovuta con i relativi interessi, ma senza l’applicazione di sanzioni.

 

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