Progressivamente – ricorda l’atto di indirizzo – sono state introdotte nell’ordinamento tributario diverse misure agevolative (è il caso, ad esempio, dei contributi erogati Covid) che hanno previsto la concessione di contributi sotto forma di crediti d’imposta per i quali, di volta in volta, è stato appositamente stabilito dalle norme istitutive che gli stessi «non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi».
Di fatto quindi, si sono create tre diverse situazioni: proventi che non concorrono in quanto esenti, proventi che non concorrono in quanto esclusi, proventi che non concorrono e basta. Per questi ultimi, quindi, l’atto di indirizzo punta a ricondurli in quelli che non concorrono in quanto esclusi.
Perdite senza riduzione
Pertanto, l’atto di indirizzo arriva alla conclusione che «poiché l’articolo 84 del Tuir fa riferimento ai proventi esenti, lo stesso non si applica a quelli che non concorrono alla formazione del reddito».
Per questi ultimi restano, comunque, deducibili «le spese e gli altri componenti negativi ad essi afferenti, come si evince dalla precisazione contenuta nelle stesse norme emanate in occasione della pandemia da Covid-19, che esclude i contributi in argomento dal calcolo del pro-rata generale e del pro-rata relativo agli interessi passivi (stabilendo una regola diversa rispetto a quella prevista per i proventi qualificati come esenti). L’esclusione vale tanto in relazione ai costi “promiscui” quanto in relazione a quelli specificamente afferenti ai predetti contributi. Infatti, poiché tali contributi sono stati esclusi dal calcolo del pro-rata generale e di quello relativo agli interessi passivi – non limitando, pertanto, contrariamente ai proventi qualificati come esenti, la deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi – a maggior ragione devono essere considerati deducibili i costi e gli oneri specificamente afferenti ai contributi in questione».
Non solo contributi Covid
L’atto di indirizzo estendere l’applicazione non solo ai contributi da pandemia. Viene, infatti, chiarito che le considerazioni espresse «valgono per tutte le altre disposizioni che, nel disciplinare i contributi, adottano formulazioni normative analoghe a quelle emanate in occasione della pandemia da Covid-19». Di fatto viene così blindata l’inapplicabilità della riduzione di perdite anche per chi usufruisce di altre agevolazioni come Transizione 4.0 e 5.0.