Il Dlgs n. 192/2025 contiene diversi interventi su imposte sui redditi, fiscalità internazionale, registro e successioni. Ritocchi anche a Statuto dei diritti del contribuente e ai nuovi Testi unici

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 19 dicembre è stato pubblicato il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, che interviene a 360 gradi in ambito fiscale. Le novità riguardano, in primo luogo, il regime delle imposte dirette sui redditi (Irpef-Ires), in continuità con il procedimento di revisione attuato dal Dlgs n. 192/2024 ed adottato in base alla Legge delega fiscale (legge n. 111/2023). Inoltre, rilevanti modifiche interessano la fiscalità internazionale, il sistema delle imposte indirette (successioni, donazioni, registro), lo Statuto dei diritti del contribuente, i testi unici delle sanzioni tributarie, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e della normativa su versamenti e riscossione.
Percorriamo le aree di intervento in un approfondimento in due puntate. Nella prima esamineremo le principali novità in materia di Irpef, Ires e fiscalità internazionale.
Tassazione dei redditi delle persone fisiche
Innanzitutto, il legislatore è intervenuto in tema di Irpef con la sostituzione del comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir. ampliando, a partire dall’anno di imposta 2025, la platea dei familiari destinatari di misure fiscali (coniuge, figli, affiliati, affidati, fratelli e sorelle conviventi, anziché solo i figli), ricomprendendo anche i soggetti a cui non spettano le detrazioni di imposta per carichi di famiglia (es. figli di età inferiore ai 21 anni) (articolo 1).
Inoltre, con la modifica dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), riguardo alla disciplina fiscale degli incentivi al posticipo del pensionamento, vengono ricompresi anche i lavoratori delle forme “esclusive” dell’assicurazione generale obbligatoria. Conseguentemente sono escluse dalla tassazione come redditi da lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti percepite a partire dall’anno d’imposta 2025 (articolo 2).
Reddito d’impresa
In materia di reddito d’impresa, viene rafforzato il principio di derivazione dal risultato civilistico. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i soggetti passivi Ires si realizza un ulteriore avvicinamento tra i valori fiscali ed i valori contabili nella determinazione del reddito imponibile.
Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata -che estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Tuir, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princìpi contabili- si rende applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, e non più soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
Inoltre, è stato esteso l’ambito di applicazione della disciplina prevista in caso di divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerse in sede di cambiamento dei princìpi contabili. Le disposizioni trovano ora applicazione anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi princìpi contabili, quindi, non più solo alle operazioni realizzate tra soggetti che adottano princìpi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti (articoli 3 e 7).
Per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025, vengono fissate nuove regole per la rilevanza fiscale delle correzioni di errori non rilevanti, con semplificazione dei meccanismi ed estendendo la disciplina all’Irap.
Infatti, per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, al ricorrere di alcune specifiche condizioni assumono rilevanza fiscale ai fini Ires e Irap gli errori contabili non significativi.
Più specificatamente, tali errori vengono presi in considerazione a condizione che la correzione sia stata effettuata:
- entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
- prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Ai soli fini Irap è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati, non siano negativi, anche non tenendo conto dei già menzionati elementi (articoli 4 e 7).
Operazioni straordinarie
È stata chiarita l’interpretazione della disciplina per l’accesso al regime del cosiddetto “realizzo controllato” (articolo 177, comma 2-ter, del Tuir) -che consiste in un particolare regime fiscale per il conferimento di quote o partecipazioni- nell’ipotesi in cui l’oggetto del conferimento sia una società che rientra tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), dello stesso Tuir.
è stato quindi definito, più specificatamente, il criterio per il calcolo della prevalenza del valore contabile delle partecipazioni sopra soglia rispetto al totale del valore contabile delle partecipazioni oggetto di verifica, precisando meglio la nozione di valore contabile delle partecipazioni (articolo 5).
In base agli articoli 6 e 7 del Dlgs 192/2025, viene chiarito che la disciplina delle scissioni mediante scorporo si applica alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192, cioè dal 31 dicembre 2024, ed in particolare anche al caso in cui la società beneficiaria sia preesistente.
Ricordiamo che le scissioni con scorporo hanno la particolarità che le azioni o le quote della società beneficiaria sono attribuite alla stessa società scissa (scorporo) e non ai soci di questa.
Fiscalità internazionale
Con la modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante disposizioni quadro in materia di misure fiscali compatibili con i princìpi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, viene chiarito che le misure fiscali che presentano i requisiti di compatibilità con la disciplina in tema di aiuti di Stato, riconosciute ai soggetti lavoratori autonomi e agli imprenditori con sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, siano solo quelle che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e non anche quelli di carattere generale. Inoltre, il riferimento ai soli «incentivi» viene sostituito con il più generico riferimento alle “misure fiscali”, al fine di ricomprendere anche gli aiuti aventi finalità diversa, come nel caso degli aiuti con finalità di ristoro concessi per i danni provocati dalle calamità naturali (articolo 8).
Sempre in tema di fiscalità con elementi di internazionalità, con la modifica degli articoli 34, 51 e 54, del già menzionato Dlgs n. 209/2023, previsti in attuazione direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, si introducono, nell’ambito della disciplina della global minimum tax:
- una modifica al calcolo dell’imposizione integrativa dovuta da ciascun Paese
- nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi
- novità in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite (articolo 9).
Convenzioni contro le doppie imposizioni
L’articolo 10 è dedicato alle ipotesi di sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni. Se un Paese estero sospende unilateralmente una convenzione contro le doppie imposizioni vigente in Italia, l’applicazione delle medesime disposizioni viene sospesa, con pari decorrenza e durata, anche nell’ordinamento italiano, e tale sospensione è comunicata alla controparte per le vie diplomatiche e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In tale periodo, si applicano le ritenute alla fonte previste dall’ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni è sospesa, e riguardo alla maggiore imposta dovuta per le ritenute alla fonte già applicate con le minori aliquote convenzionali a partire dalla data sospensione estera, non si applicano sanzioni e interessi.
Mentre, ai soggetti residenti in Italia, che abbiano subito le maggiori ritenute domestiche estere, viene riconosciuto un credito di imposta per le imposte pagate all’estero nel limite della minore ritenuta convenzionale (articolo 10).
Continua