L’operazione con cui il Policlinico di Foggia aveva deciso di entrare nel capitale sociale di Sanitaservice ASL FG, annunciata il 22 novembre come una “svolta storica” per la sanità foggiana, incassa una bocciatura senza appello dalla Corte dei conti. La Sezione regionale di controllo per la Puglia, presidente Cinzia Barisano, con la deliberazione 193/2025 ha espresso parere negativo sulla delibera del commissario straordinario, Giuseppe Pasqualone, rilevando una lunga serie di criticità giuridiche, amministrative ed economico-finanziarie che rendono l’intera operazione illegittima allo stato degli atti. Il giudizio dei magistrati contabili ribalta completamente il racconto pubblico che aveva accompagnato l’operazione: non una scelta “di civiltà” e di risparmio, ma un provvedimento viziato in radice, fondato su presupposti normativi inesistenti e su stime economiche giudicate inaffidabili.
Un’operazione giuridicamente impossibile
Il primo e più grave rilievo della Corte dei conti riguarda la possibilità stessa per il Policlinico di acquisire quote di Sanitaservice. Secondo i magistrati, al momento dell’adozione della delibera non esistevano i presupposti giuridici minimi per l’ingresso nella società. Sanitaservice ASL FG, infatti, è configurata dalle linee guida regionali come società in house unipersonale, con socio unico l’ASL di Foggia. Questo assetto è sancito sia dalla normativa regionale sia dallo statuto societario, che prevede l’incedibilità delle quote e l’esclusiva titolarità in capo all’ASL. L’ingresso di un secondo socio, come il Policlinico, viola quindi direttamente sia le linee guida regionali sia lo statuto vigente. La Corte chiarisce che non è possibile approvare un’operazione subordinandola a future modifiche normative o statutarie, perché l’atto sottoposto al controllo deve essere “perfetto” e pienamente legittimo al momento della sua adozione. In questo caso, l’oggetto della delibera viene definito “giuridicamente impossibile”, con un vizio che rende l’atto nullo in radice.
Controllo analogo assente e governance indefinita
Un secondo punto centrale riguarda il modello in house e il requisito del controllo analogo, necessario per giustificare l’affidamento diretto dei servizi senza gara. La Corte osserva che, in presenza di più soci pubblici, il controllo deve essere esercitato in forma congiunta e deve risultare chiaramente disciplinato nello statuto o in patti parasociali formalizzati. Nel caso del Policlinico di Foggia, però, non risultano predisposti né schemi di modifica statutaria né accordi che definiscano in modo puntuale i poteri di indirizzo e di controllo del nuovo socio. La partecipazione prevista, pari al 13 per cento, rischia così di ridursi a un investimento meramente finanziario, non consentito dall’ordinamento per società in house. In assenza di strumenti giuridici che garantiscano un’effettiva co-gestione e un’influenza proporzionale alla quota detenuta, la Corte conclude che il requisito del controllo analogo non è dimostrato e non può essere rinviato a una fase successiva.
Risparmi annunciati, ma non dimostrati
Particolarmente severa è anche la valutazione sull’istruttoria economico-finanziaria, che nell’articolo del 22 novembre veniva presentata come solida e certificata, con un risparmio stimato di circa 400mila euro l’anno. Secondo la Corte dei conti, le stime contenute nel Business Plan sono lacunose e contraddittorie. Per il servizio di ausiliariato e trasporto pazienti, che rappresenta la voce di costo più rilevante, l’amministrazione ammette di non essere in grado di quantificare il beneficio economico, trattandosi di un servizio di nuova attivazione. Una dichiarazione che, per i magistrati, equivale a un difetto assoluto di istruttoria, perché manca qualsiasi comparazione con costi di mercato o standard di riferimento.
Anche per altri servizi i vantaggi economici risultano marginali o inesistenti. Per l’inventariazione dei beni mobili il costo resta identico a quello dell’affidamento esterno, mentre per il CUP il risparmio stimato è dell’1,1 per cento, una percentuale giudicata statisticamente irrilevante e facilmente annullabile da minime variazioni dei costi. La Corte evidenzia inoltre una sovrapposizione indebita tra la scelta di affidare i servizi e la decisione di entrare nel capitale della società, senza che venga spiegato perché l’acquisizione della partecipazione sia indispensabile rispetto ad altre forme di collaborazione meno onerose.
Conti fragili e rischio per i bilanci pubblici
Sul piano della sostenibilità finanziaria, il giudizio è altrettanto netto. Il Business Plan prevede margini di utile estremamente ridotti, in alcuni casi inferiori allo 0,2 per cento del valore della produzione. Per una società ad alta intensità di lavoro, con il costo del personale che assorbe oltre l’87 per cento dei ricavi, si tratta di un equilibrio giudicato precario.
La Corte sottolinea che margini così esigui non garantiscono la continuità aziendale e non consentono di assorbire nemmeno minime variazioni dei costi, come un aumento dell’assenteismo o il rinnovo dei contratti collettivi. In queste condizioni, l’operazione espone l’ente socio al rischio concreto di futuri ripianamenti, in contrasto con i principi di prudenza e sana gestione finanziaria.
A ciò si aggiunge una contraddizione interna agli stessi documenti: la relazione di accompagnamento fissa come obiettivo una marginalità dello 0,5 per cento, mentre i prospetti contabili riportano valori molto inferiori, minando ulteriormente l’attendibilità delle previsioni.
Il parere negativo e le conseguenze
Alla luce di tutte queste criticità, la Corte dei conti ha espresso parere negativo sulla delibera del 21 novembre, rilevando l’assenza dei presupposti giuridici per l’acquisizione delle quote, la mancanza di un controllo analogo effettivo e un’istruttoria economica giudicata insufficiente. Il parere, pur non avendo efficacia interdittiva, vincola l’amministrazione a un onere di motivazione rafforzata in caso di eventuale prosecuzione dell’operazione. In assenza di modifiche normative e statutarie preventive, e senza una nuova istruttoria solida e coerente, l’operazione resta però, secondo i magistrati contabili, giuridicamente e finanziariamente insostenibile. Inoltre, il parere “pur non avendo efficacia interdittiva”, scrivono i magistrati, “vincola l’amministrazione a un onere di motivazione rafforzata in caso di discostamento”; in caso contrario, potrebbe costituire “elemento sintomatico di colpa grave nel quadro della responsabilità erariale”. Una bocciatura, dunque, che ridimensiona profondamente il racconto politico e sindacale di novembre e che apre interrogativi pesanti sulla tempistica (a ridosso della tornata elettorale delle Regionali 2025) e sulle modalità con cui il provvedimento era stato presentato come una scelta già compiuta e vantaggiosa per tutti.
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