TRENTO. Una rsa di Trento è stata condannata a restituire alla figlia di una donna affetta da Alzheimer le rette versate per dieci anni di ricovero nella struttura. Lo ha deciso la Corte d’appello del capoluogo – presidente Liliana Guzzo, consigliere estensore Renata Fermanelli – sulla base di un principio di diritto sancito dalla Cassazione: nel contesto di un’integrazione inscindibile delle prestazioni, prevalendo l’aspetto sanitario su quello socio-assistenziale, ne consegue la gratuità della retta.
A favore della figlia della persona malata la rsa dovrà versare 162.579 euro, più gli interessi maturati negli anni e le spese di giudizio di primo e secondo grado, nonché del giudizio in Cassazione, per un importo complessivo che sfiora i 200mila euro.Era il 2004 quando la signora, già sofferente per alcune patologie croniche fra cui il morbo di Alzheimer, venne accolta nella casa di cura gestita da Spes. All’ingresso nella struttura manifestò episodi di disorientamento e allucinazioni visive, come annotato dal personale sanitario.
La situazione peggiorò nei mesi successivi, con un decadimento cognitivo causato da una progressione della demenza, disturbi comportamentali e la necessità di una terapia sedativa. Nel 2012 venne confermata la diagnosi di Alzheimer in fase avanzata: nel 2014 i sanitari evidenziarono un quadro di avanzatissima demenza degenerativa con perdita totale delle autonomie e del contatto con la realtà.
A carico della paziente c’era la retta alberghiera, dato che la parte relativa alla terapia e alle cure mediche spetta all’Azienda sanitaria provinciale. La figlia versò il dovuto, ma successivamente ha chiesto al tribunale che tutti i costi fossero posti a carico del servizio sanitario nazionale, trattandosi di «prestazioni ad elevata integrazione sanitaria».
Dopo il parere negativo in primo grado (febbraio 2019) e dinnanzi alla Corte d’appello (marzo 2020), il ricorso della figlia è stato accolto dalla Cassazione (2024) riconoscendo che si trattava di «prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente all’attività di natura socio-assistenziale» attraverso «un nesso di strumentalità necessaria».
La Suprema Corte ha indicato nell’ordinanza i criteri da utilizzare per interpretare la nozione di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”.Il caso – spiegano gli avvocati Christian Gecele ed Ettore Bertò responsabili del dipartimento di diritto sanitario e responsabilità medica dello studio SLM Marchionni & Associati – è dunque tornato davanti alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
La sentenza è stata pubblicata nei giorni scorsi. Dall’analisi della documentazione sanitaria, come ha evidenziato il Collegio, è emerso che alla paziente era stato praticato «un trattamento terapeutico personalizzato, somministrato necessariamente in modo congiunto alla prestazione assistenziale, in modo continuativo, sicché la prestazione socio-assistenziale è stata inscindibilmente connessa con quella sanitaria».
Sussistono dunque le condizioni indicate dalla Cassazione, ossia che «le prestazioni di natura sanitaria non potevano essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio assistenziale» e che «…prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa – debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla “complessiva prestazione” che deve essere erogata a titolo gratuito».
La Corte d’appello, condannando la rsa al rimborso delle rette versate dalla figlia della persona malata, sottolinea che «l’intervento sanitario-socio-assistenziale rimane interamente assorbito dalle prestazioni erogate dal sistema sanitario pubblico poiché la struttura privata garantisce all’assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato».