Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 31 dicembre 2025 e in vigore dal 31 dicembre 2025 (data di pubblicazione in G.U.) il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».

Di seguito le principali misure su imprese e fisco.

 

 

 

Il rinvio della decorrenza al 2027 dei Testi unici tributari

 

L’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, proroga al 1° gennaio 2027 la decorrenza di applicazione rispettivamente: del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); del testo unico dei tributi erariali minori (comma 2); del testo unico della giustizia tributaria (comma 3); del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (comma 4); del testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5)

 

Proroga al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020

 

La disposizione di cui al comma 11 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, si occupa dello svolgimento delle assemblee di società ed enti. È prorogato fino al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020 (assemblee “a distanza”, e per i casi previsti, ricorso al rappresentante designato).

A tal fine si ricorda che l’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la possibilità per le società con azioni quotate di ricorrere in via esclusiva e in deroga alle disposizioni statutarie, all’istituto del rappresentante designato previsto dall’articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o TUF) per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e che allo stesso possano essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF. L’applicazione di tali disposizioni è stata estesa anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. L’applicazione dell’articolo in parola, inizialmente prevista per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, è stata successivamente prorogata; da ultimo, con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il termine è stato differito al 31 dicembre 2025.

Si rileva, altresì, che la legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta «legge capitali») ha espressamente statuito che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, laddove previsto dallo statuto della società.

Ciò premesso, il comma 11 è volto a prorogare ulteriormente l’applicazione della disposizione normativa in questione fino al 30 settembre 2026, per le ragioni che seguono.

L’esperienza emergenziale degli ultimi anni e, a seguire, le novità introdotte dalla legge capitali sul ricorso esclusivo al rappresentante designato hanno dimostrato che l’accessibilità della riunione a distanza è un fattore propulsore della partecipazione assembleare.

Su tali basi, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331, vedasi l’articolo 6, comma 1, lettera i)) introduce un nuovo articolo al TUF alla stregua del quale, in mancanza di opzione statutaria espressa, le modalità di svolgimento della riunione assembleare sono decise dall’organo amministrativo nel rispetto di taluni presidi di tutela. In particolare, il nuovo articolo oggetto del suddetto schema di decreto sancisce espressamente la possibilità per l’organo amministrativo di prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, laddove tale possibilità non sia prevista nello statuto.

Il predetto schema di decreto legislativo è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331).

Dunque, in attuazione della legge delega di cui alla citata legge capitali, è prevista l’introduzione di una normativa in materia finalizzata a favorire, in via definitiva, la funzionalità e la fluidità di svolgimento delle assemblee delle società quotate mediante ricorso, anche in via concorrente, a modalità alternative alla riunione in presenza, in una logica efficientista, di semplificazione organizzativa, di piena trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni, e di razionalizzazione della dialettica assembleare. Ciò in linea con le esigenze di contenimento della durata dei lavori, di incremento del livello qualitativo dell’illustrazione dell’organo amministrativo sulle questioni più rilevanti, nonché di snellimento degli interventi.

Pertanto, la presente disposizione trova la propria ratio nel principio di certezza del diritto, al fine di evitare un vuoto normativo tra la data del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore del predetto decreto legislativo attualmente trasmesso al Consiglio dei ministri per il relativo iter parlamentare.

In tale ottica e per tutto quanto sopra considerato, si prevede l’ulteriore proroga del termine sino al 30 settembre 2026, al fine di assicurare continuità di disciplina. Pratica, la proroga evita un “vuoto” tra la scadenza del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore della riforma collegata alla “legge capitali” e allo schema di D.Lgs. in itinere (Atto Governo n. 331).

 

Concessionari della riscossione dei tributi locali. Proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 del termine di adeguamento del capitale sociale

 

Il comma 12 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 è diretto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di adeguare il proprio capitale sociale in tempi più lunghi, vale a dire entro il 30 aprile 2026, rispetto a quelli che si iscrivono per la prima volta nell’albo stesso. Tale ulteriore proroga si fonda sulla circostanza che la legge di delega n. 111 del 2023 prevede all’articolo 14, comma 1, lettera f), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che deve riguardare, tra l’altro, anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Pertanto, la proroga dell’adeguamento appare necessaria proprio in virtù dei tempi richiesti per l’emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali che attualmente rientra nella proroga del termine di attuazione della legge di delega n. 111 del 2023, prevista dalla legge n. 120 del 2025.

 

Estesa anche per l’annualità 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada

 

Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga di un anno la sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi dell’articolo 195 del codice della strada, nonché il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento, con conseguente differimento della decorrenza dell’efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell’incremento percentuale da applicare all’aggiornamento. Si ricorda che l’articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) aveva introdotto una misura volta a sospendere, per le annualità 2023 e 2024, l’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dall’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della stradaCdS).

In particolare, il citato articolo 195 del Codice della strada, al comma 3, dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.

La sospensione disposta con il citato comma 497 si era resa necessaria in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi nel periodo 2021-2022, posto che, a causa dell’inflazione registrata, la variazione dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subìto un aumento pari al +15,6 per cento.

Con la modifica apportata al comma 497 della legge n. 197 del 2022 dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, oltre ad essere stato sospeso il prescritto aggiornamento biennale delle sanzioni anche per l’annualità 2025, è stato previsto che il decreto di aggiornamento di cui all’articolo 195, comma 3, del codice della strada, potesse recuperare l’inflazione relativa al biennio 2024-2025. Ciò al fine di evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall’entrata in vigore della legge n. 177 del 2024 che ha inciso in modo significativo sull’apparato sanzionatorio del codice della strada e, dall’altro, la scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che avrebbero comportato una eccessiva onerosità per i cittadini.

Orbene, la disposizione in esame proroga ulteriormente di un anno la sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi del citato articolo 195, nonché il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento prevedendo che lo stesso recuperi l’inflazione relativa al biennio 2025-2026.

Tale proroga è intesa a mantenere la stabilità degli importi delle sanzioni pecuniarie, evitando che queste subiscano un incremento automatico derivante dall’applicazione degli indici di variazione dei prezzi al consumo registrati nel biennio 2024-2025.

In particolare, il comma 1, lettera a), apporta modifiche al primo periodo del comma 497 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 al fine di estende anche all’annualità 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni per le violazioni al codice della strada.

Il comma 1, lettera b), apporta modifiche al secondo periodo del comma 497 al fine di prorogare di un anno il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento (numero 1), con conseguente differimento della decorrenza dell’efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate (numero 2) e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell’incremento percentuale da applicare all’aggiornamento (numero 3).

In pratica:

  • sospensione estesa anche al 2026 (anni 2023, 2024, 2025 e 2026);
  • decreto di aggiornamento entro 1° dicembre 2026;
  • nuovi importi efficaci dal 1° gennaio 2027;
  • indice riferito al biennio 2025-2026.

 

Proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)

 

Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, interviene in materia di proroga del Fondo di garanzia per le PMI.

Il predetto Fondo, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996, è uno strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidità delle PMI. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (D.L. Anticipi), come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 15-bis, comma 1, ha dettato la disciplina transitoria dell’operatività del Fondo, applicabile fino al 31 dicembre 2025. La norma proroga ulteriormente la predetta disciplina anche per l’anno 2026. L’accesso al fondo è previsto anche per gli ETS non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Differimento di tre mesi del termine per l’adempimento di un obbligo relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura

 

Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga fino al 31 marzo 2026 il termine per l’assolvimento dell’obbligo assicurativo, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura. Si fa presente che tale obbligo già non si applica alle imprese agricole per le quali resta fermo quanto stabilito relativamente ad AGRICAT. La proroga, pertanto, si rende necessaria per consentire alle imprese della pesca e dell’acquacoltura di beneficiare di un maggior periodo di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti dalla norma originaria, riconoscendo le specificità del settore e le difficoltà operative che possono derivare da tempistiche più ristrette.

 

Aiuti di Stato. Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di notifica di taluni atti di recupero

 

Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 modifica l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando al 31 dicembre 2027 il termine, già prorogato di due anni dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, per la notifica degli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali economico n. 115 del 2017. In particolare, la proroga di un ulteriore anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero la cui scadenza, in base alla disposizione in esame, è prevista tra il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2027.

 

Proroga del termine assegnato alle piccole e microimprese del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la stipula delle polizze assicurative per rischi catastrofali

 

Il comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga al 31 marzo 2026 il termine assegnato alle piccole e microimprese, con particolare riferimento a quelle del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per la stipula delle polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Viene, pertanto, accordato un periodo di tempo aggiuntivo di soli tre mesi, che mira a garantire alle imprese tenute all’assicurazione l’effettuazione di una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo sì che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze.

 

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 del termine entro cui gli intestatari catastali devono presentare gli atti di aggiornamento

 

L’intervento normativo di cui al comma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha sancito l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Nello specifico, si rappresenta che tale articolo 7-quinquies prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio, case mobili, maxicaravan e similari) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all’aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 incrementa – dalla medesima data del 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell’85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto. I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l’attività di monitoraggio.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 7-quinquies prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 dicembre 2025 (ora al 15 dicembre 2026), presentino:

  • atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante «Semplificazione delle procedure catastali»), per l’aggiornamento della mappa catastale;
  • atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del catasto fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.

L’odierno intervento normativo proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro cui gli intestatari catastali di cui sopra devono presentare i suddetti atti di aggiornamento, con la precipua finalità di consentire agli intestatari catastali di avere più tempo a disposizione per procedere agli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati, secondo le indicazioni fornite, sotto il profilo catastale, dall’Agenzia delle entrate, e quindi di potere indicare in maniera puntuale, coerente ed uniforme i beni da ricomprendere e stimare a tali fini.

Si evidenzia che gli intestatari delle strutture ricettive, che non hanno ancora presentato gli atti di aggiornamento previsti dall’articolo 7-quinquies, dovrebbero aver pagato entro il 16 dicembre 2025 il saldo IMU dovuto per l’anno in corso sulla base della rendita in atti, non modificata. L’eventuale presentazione dei predetti atti di aggiornamento nel corso dell’anno 2026 (entro il 15 dicembre) potrebbe comportare la necessità di un eventuale conguaglio (positivo o negativo) per l’imposta dovuta per l’anno 2025 per effetto di quanto indicato (in deroga alla regola generale) dal comma 6 del medesimo articolo 7-quinquies secondo cui le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.