di
Valentina Iorio
La Cedu, in una sentenza sul ricorso di due cittadini italiani, ha stabilito che le leggi che regolano l’accesso e l’esame dei dati bancari dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate devono essere riformate
L’Italia deve rivedere le norme che regolano l’accesso e l’esame dei dati bancari dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate a fini di verifica fiscale. A stabilirlo è la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza, pubblicata mercoledì 8 gennaio, sul ricorso di due cittadini italiani che tra il 2019 e 2020 sono stati informati dalle loro banche che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto informazioni sui loro conti bancari, sulla cronologia delle transazioni e altre operazioni finanziarie a loro collegate o riconducibili a loro, per periodi che andavano da uno a due anni.
La sentenza della Cedu
Secondo la sentenza il quadro giuridico italiano ha concesso alle autorità nazionali una «discrezionalità illimitata» nell’attuazione e nell’estensione di questo tipo di controlli. Allo stesso tempo non sono state fornite sufficienti garanzie procedurali, in quanto le misure contestate non sono state sottoposte a un controllo giurisdizionale o indipendente. Pertanto, scrive la Corte: «Il quadro giuridico interno non ha garantito ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione».
La violazione dell’articolo 8 della Convenzione
Secondo la Cedu l’Italia ha violato il diritto dei ricorrenti alla vita privata sancito dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché, pur essendoci delle regole che limitano i casi in cui l’Agenzia delle Entrate può procedere, non vengono rispettate.
Legge da riformare
La Cedu chiede quindi al governo italiano di riformare le leggi e la pratica. Secondo la Corte, l’Agenzia delle Entrate deve essere obbligata per legge a rispettare le circostanze e le condizioni alle quali è autorizzata ad accedere ai dati bancari dei contribuenti, e deve motivare le misure che adotta. Inoltre le leggi devono assicurare che il contribuente possa fare ricorso, e che questo non sia subordinato al fatto che sia stato emesso un avviso di accertamento fiscale, o divenga disponibile solo quando il procedimento di accertamento fiscale è stato concluso.
8 gennaio 2026 ( modifica il 8 gennaio 2026 | 18:24)
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