Una giudizio duro, dove l’interpretazione è materia da avvocati, ma la sostanza rischia di far rivedere gli equilibri stessi delle regole sportive.
Con sentenza n. 102/2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha accertato la avvenuta violazione dell’art. 102 TFUE (abuso di posizione dominante) nella condotta tenuta dalla FIGC, volta alla estensione della propria posizione dominante anche all’organizzazione di eventi e competizioni di tipo ludico-amatoriale e, di conseguenza, ha confermato la legittimità della Delibera dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato 18 giugno 2024, con la quale la stessa, alla luce di tale accertamento, aveva condannato la FIGC ad una sanzione pecuniaria di euro 4.203.000,00.
La sentenza in questione, in via generale, ha confermato che il Diritto Europeo (e, in particolare, il Diritto della Concorrenza, come disciplinato dagli artt. 56, 101 e 102 TFUE) si applica anche nel settore dello Sport, laddove lo stesso assuma una rilevanza economica (principio pacifico, sancito sin dagli anni ’70 dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ampiamente richiamata dal Consiglio di Stato).
Il Consiglio di Stato accoglie così l’appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), riformando la precedente sentenza del Tar del Lazio e confermando l’esistenza di un abuso di posizione dominante da parte della Federcalcio.
La sentenza sembra interpretare tutti i fatti come se ci fosse una intenzionalità di commettere un abuso anticoncorrenziale da parte della FIGC e per fare ciò finisce per dettare delle regole su cosa si debba intendere per agonismo. Sostiene inoltre che l’abuso si sarebbe svolto dal 2015 al 2024 e interpreta la “liberalizzazione” fatta dalla FIGC a seguito dell’avvio del procedimento dell’AGCM come un fatto abuso. In questo quadro era ovvio che il Consiglio di Stato confermasse integralmente la sanzione non essendoci alcuno spazio, sempre secondo la tesi del Consiglio di Stato, per poter incidere sull’entità della stessa.
Una decisione che rischia di mettere in difficoltà l’intero sistema sportivo. Del resto, il problema principale di tale contenzioso non è di certo l’entità della sanzione, bensì la tenuta del sistema sportivo e l’autonomia della regolazione tecnica. Pertanto, giustamente non avrebbe avuto senso per la Federazione richiedere una diminuzione della sanzione che sarebbe stata sostanzialmente una sorta di ammissione, a fronte di una sentenza pienamente favorevole di primo grado. Un argomento spinoso sul quale anche il Coni potrebbe dire la sua.