Fascismo e Stato etico. L’Italia l’ha conosciuto nel ventennio il connubio, nella sua concezione teorica per Mussolini e soci lo Stato non era semplicemente un’istituzione giuridica, ma un’entità che determina la vita dei cittadini in ogni aspetto, dal politico al sociale, fino al morale e spirituale. L’idea è che il cittadino identifichi nello Stato e in esso trovi la sua piena realizzazione. Un suo teorico assoluto fu il filosofo castelvetranese Giovanni Gentile, uno dei principali teorici del fascismo e dello Stato etico. La riflessione l’ha generata la morte dovuta e ‘grazie’ al suicidio medicalmente di Martina Oppelli, architetta triestina di 50 anni, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni.
Il diritto Martina l’ha esercitato in Svizzera dopo che in Italia le era stato negato per tre volte. Nonostante fossero stati stabiliti dalla sentenza 242/2019 della corte costituzionale i requisiti per l’accesso alla facoltà che deve essere: 1) autonomamente e liberamente formatosi, 2) di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, 3) affetta da una patologia irreversibile, 4) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputi intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Tutto sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Ma Martina non era stata tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Questo sebbene la sentenza 135 del luglio 2024 della Consulta abbia stabilito che: ” la nozione di “trattamenti di sostegno vitale” utilizzata da questa Corte nell’ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019 deve essere interpretata, dal Servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni, in conformità alla ratio di quelle decisioni. Come si è più volte rammentato, il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività.
Incluse, dunque, quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero apprese da familiari o “caregivers” che si facciano carico dell’assistenza del paziente.
Nella misura in cui tali procedure – quali, per riprendere alcuni degli esempi di cui si è discusso durante l’udienza pubblica, l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente, l’inserimento di cateteri urinari o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali- si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo, esse dovranno certamente essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale, ai fini dell’applicazione dei principi statuiti dalla sentenza n. 242 del 2019.Tutte queste procedure -proprio come l’idratazione, l’alimentazione o la ventilazione artificiali, nelle loro varie modalità di esecuzione – possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha già, per tal via, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto. In tal caso, il paziente si trova nella situazione contemplata dalla sentenza n. 242 del 2019.
D’altra parte, a fugare i timori di progressiva incontrollata estensione dei presupposti del suicidio assistito paventati dalla difesa statale e da taluni amici curiae, deve essere ribadito come l’accertamento della condizione della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, nel senso ora precisato, debba essere condotto, unitariamente, assieme a quello di tutti gli altri requisiti fissati dalla sentenza n. 242 del 2019.”
Ma la “Nazione Morale” è al lavoro, infatti è in parlamento il ddl della maggioranza che ha inserito tra le condizioni: essere nel servizio delle cure palliative e non “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, bensì “da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali”, vale a dire: ventilazione meccanica, dialisi, trasfusione di sangue, nutrizione artificiale, terapia intensiva. E qualora venisse accertato dell’esistenza in vita tramite macchinari, prego rivolgersi al privato, perché uno Stato Etico non lo permette al Servizio Sanitario Nazionale.
Ciao Martina, sei stata “costretta a delinquere”, ma è stato un atto nobile di disobbedienza civile e dignità trasmesso a noi tutti.
Vittorio Alfieri