Il Superbonus 110% è stato prorogato nel 2026, ma solo per gli immobili colpiti da un evento sismico. Sarà ancora possibile accedere all’agevolazione, ma la richiesta potrà essere inoltrata solo se coinvolge un immobile che insiste in uno dei comuni coinvolti dai terremoti del 2009 e del 2016. Il celebre contributo serve per coprire le spese sostenute per la ristrutturazione, l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico.
Nel corso degli anni il Superbonus è stato al centro di diverse polemiche ed è stato modificato più volte. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la possibilità anche per quest’anno di accedere all’incentivo. Tuttavia la proroga serve esclusivamente a sostenere la ricostruzione delle aree distrutte dagli eventi sismici degli ultimi anni. La proroga era già stata prevista del Decreto Legge 95/2025, noto anche come Decreto Omnibus.
In quali aree può essere richiesto il Superbonus 110%
Il Superbonus 110% è stato prorogato al 31 dicembre 2026, ma può essere applicato esclusivamente nei comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo che si sono verificati gli eventi sismici del 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016 in:
- Abruzzo;
- Lazio;
- Marche;
- Umbria.
La proroga è stata determinata da un motivo ben preciso. In queste aree molti edifici, che sono andati distrutti dopo i terremoti, non sono stati ancora ricostruiti. I lavori continuano a essere ancora in corso, dato che per ritardi tecnici, burocratici o finanziari non si sono potuti concludere entro le scadenze previste in precedenza.
Per quali interventi può essere chiesta l’agevolazione
È bene sottolineare che non è possibile accedere al Superbonus 110% per tutti i lavori edilizi che si ha intenzione effettuare in un’area terremotata. È possibile accedere all’agevolazione solo per gli interventi strettamente collegati alla ricostruzione degli edifici che sono stati distrutti o danneggiati nel corso del sisma.
Anche nel 2026 continua a rimanere in vigore la distinzione tra gli interventi trainanti, trainati, lavori antisismici e spese accessorie.
Lavori trainanti
Tra gli interventi principali (ossia quelli trainanti) rientrano quelli che sono finalizzati a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Vi rientrano quindi:
- i lavori per realizzare l’isolamento termico dell’involucro (ossia il cappotto termico) su degli edifici unifamiliari o sulle parti comuni dei condomini;
- gli interventi necessari per sostituire gli impianti di riscaldamento esistenti con delle soluzioni ad alta efficienza, come dei sistemi ibridi, delle pompe di calore o delle caldaie a condensazione;
- l’installazione degli impianti solari (sia quelli termici che quelli fotovoltaici) utili alla riduzione dei consumi energetici.
Lavori trainati
Alcuni interventi, se eseguiti contestualmente a quelli trainanti, possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus 110%. In questo elenco rientrano i lavori complementari, chiamati anche trainati, tra i quali rientrano:
- la sostituzione degli infissi e dei serramenti, i sistemi di protezione dall’irraggiamento e la posa di schermature solari;
- i lavori di finitura e gli interventi di ripristino, tra i quali rientrano il rifacimento della pavimentazione, la tinteggiatura e gli intonaci. Devono essere collegati con i lavori principali.
Riduzione del rischio sismico
Le opere finalizzate alla riduzione del rischio sismico rientrano tra i lavori compresi nella proroga per il 2026 del Superbonus 110%. L’obiettivo è quello di incentivare il miglioramento della sicurezza strutturale degli edifici.
È possibile agevolare:
- i lavori attraverso i quali è possibile passare a una o più classi di rischio sismico inferiori;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla ricostruzione dell’immobile che è stato danneggiato dal sisma.
Spese accessorie
Agevolabili attraverso il Superbonus 110% sono anche alcune spese tecniche e accessorie, che risultano essere indispensabili per realizzare i vari interventi. Tra queste rientrano:
- gli oneri di urbanizzazione;
- le pratiche amministrative;
- i titoli edilizi;
- i costi di progettazione e direzione lavori;
- i compensi per perizie, asseverazioni e certificazioni tecniche.
Requisiti temporali del nuovo Superbonus
Uno degli aspetti più importanti a cui è necessario prestare attenzione sono i requisiti temporali. Per poter accedere alla proroga del 2026 non è sufficiente trovarsi all’interno di un’area terremotata.
La domanda o l’istanza per beneficiare dell’agevolazione deve essere stata presentata nel 2024.
In altre parole quanti non dovessero aver avviato le pratiche nel corso del 2024 rischiano di non poter usufruire della detrazione al 110% nel corso del 2026, anche se i vari lavori vengono effettuati nelle aree ammesse.
Altro fattore fondamentale è che i lavori devono essere coerenti con i progetti approvati e che le spese vengano sostenute entro il 31 dicembre 2026.
Cessione del credito e sconto in fattura
Interessante, poi, soffermarsi un attimo su uno degli aspetti più importanti della proroga: le modalità attraverso le quali fruire del Superbonus. Solo e soltanto per le aree terremotate i beneficiari dell’agevolazione possono ancora utilizzare:
- la cessione del credito, attraverso la quale è possibile trasformare la detrazione in un credito d’imposta e trasferirlo a un terzo soggetto;
- lo sconto in fattura, grazie al quale è possibile ottenere uno sconto immediato sui lavori (le imprese lo recuperano poi come credito d’imposta).
Le due soluzioni permettono alle imprese di ridurre l’esborso iniziale per effettuare i lavori. Siamo davanti ad un’eccezione importante, perché per gli altri bonus edilizi queste opzioni sono state eliminate.
Chi volesse, ovviamente, può spalmare la detrazione in dieci anni sulla propria dichiarazione dei redditi, come sconto sull’Irpef, in maniera analoga a quanto avviene per il bonus ristrutturazioni 2026 a livello nazionale.
Cosa succede al di fuori delle aree terremotate
Per gli interventi che vengono effettuati nelle aree non terremotate, per il Superbonus sono previste regole completamente diverse.
Per il 2025 l’aliquota è stata ridotta al 65% e l’agevolazione può essere richiesta esclusivamente per degli interventi avviati in data antecedente al 15 ottobre 2024. Per il 2026 non è arrivata alcuna proroga.