Milano – Tutti erano convinti che il quadro intitolato “Movimento di danza” fosse di Gino Severini, pittore vissuto tra il 1883 e il 1966 e firmatario del Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. Lo erano le figlie, che ne hanno dichiarato l’autenticità. Lo era il venditore, titolare di una nota galleria d’arte. E lo era il compratore, che per accaparrarsi il dipinto ha speso 240mila euro nel 2002. Tredici anni dopo, però, è cambiato tutto.
Il contratto con la celebre casa d’aste
Quando il proprietario ha stipulato un contratto con Christie’s per la vendita, i rappresentanti della più grande casa d’aste al mondo hanno premesso che “sarebbero state necessarie ricerche approfondite e che l’opera non avrebbe potuto” andare all’incanto “in assenza di conferma ufficiale della sua autenticità da parte di Daniela Fonti, storica dell’arte e curatrice del catalogo ragionato delle opere di Gino Severini”. Peccato che nell’ottobre del 2015 l’esperta abbia dichiarato “di non essere in grado di attestare l’autenticità dell’opera”. E cinque anni dopo il dipinto, ritenuto “falso e integrante il reato di contraffazione, è stato sequestrato in esecuzione di decreto della Procura della Repubblica di Milano”.
La causa
Così il proprietario ha fatto causa al venditore per ottenere dal Tribunale l’annullamento del contratto di compravendita per errore e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado, l’istanza è stata respinta in toto, ma in appello è stata parzialmente accolta: i giudici hanno annullato il contratto e condannato il gallerista a restituire i 240mila euro incassati nel 2002, escludendo però risarcimenti in quanto pure chi ha piazzato il quadro pensava “incolpevolmente” che fosse davvero di Severini. Il verdetto è stato ora ratificato dalla Cassazione, che ha respinto l’ultimo ricorso presentato dal gallerista.
Cosa hanno stabilito i giudici
“In tema di vendita di opere d’arte – hanno spiegato i giudici –, l’errore di uno o di entrambi i contraenti sull’autenticità dell’opera negoziata e sull’effettiva identità del relativo autore può dar luogo alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell’identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell’accordo”. I legali del gallerista hanno sostenuto che la Corte d’appello abbia omesso di considerare la firma dell’autore come “prova legale” dell’autenticità. Gli ermellini hanno risposto così: “Nel caso attuale, in cui la sicura attribuzione dell’opera a Severini era stata accettata dalle parti come qualità della cosa compravenduta determinante del consenso, tale presunzione è stata superata sulla base di risultanze probatorie che indicavano gravi elementi contrari all’autenticità dell’opera e della firma”.
Vale a dire: “Oltre al rifiuto della dottoressa Fonti di confermare la paternità dell’opera, sono stati valorizzati dalla Corte d’appello la perizia grafologica, la quale ha attestato che la firma presente sul dipinto era il frutto di un’imitazione pedissequa della firma di Gino Severini e la perizia tecnico-artistica, la quale ha rilevato elementi stilistici e tecnici di dubbio sull’attribuibilità dell’opera, nonché il dato del sequestro del dipinto, disposto in sede penale a fronte di indizi di contraffazione”. Conclusione: il venditore deve restituire i 240mila euro all’acquirente. Che al momento non è tenuto a restituire il quadro: servirà una domanda specifica che per adesso non è stata ancora presentata.