Nessuna rivoluzione, ma qualche novità importante per la tassa di possesso dei veicoli, a partire dal calcolo della scadenza per le auto nuove e la fine dei pagamenti dilazionati


Bollo auto, cosa cambia dal 2026: pagamento in un’unica rata, nuova scadenza ed esenzioni

Dal 1998 il bollo non deve essere esposto, così come il contrassegno assicurativo

Chi si aspettava una rivoluzione, sarà deluso: il vero riordino fiscale in materia automobilistica, per la quale il governo dispone di una delega da parte del Parlamento da ormai due anni, è rimandato almeno al 2027. Ciò, però, non significa che dal 1° gennaio di quest’anno non siano entrate in vigore alcune modifiche in materia di bollo auto, ossia di quella che, ormai dal 1983, è diventata una tassa di possesso: prima di allora, infatti, il “bollo di circolazione” si pagava solamente in caso di effettivo utilizzo del mezzo, mentre da allora il tributo deve essere versato in virtù della sua proprietà, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia utilizzato o meno. Ma ecco le novità previste dal 1° gennaio del 2026.



















































Acquisto auto nuova

Le scadenze per le auto nuove

La prima novità riguarda il pagamento della tassa per le auto nuove. A contare ora è, infatti, il mese d’immatricolazione: il versamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui l’auto è stata targata. Se, dunque, la vettura è stata immatricolata in un qualsiasi giorno di gennaio del 2026, il pagamento va fatto entro il 28 febbraio; se l’immatricolazione è stata effettuata in febbraio, entro il 31 marzo e così via. Per gli anni successivi, la scadenza sarà sempre la stessa, ossia gennaio con pagamento entro fine febbraio e a seguire con lo stesso criterio. In precedenza, invece, nella maggior parte delle Regioni faceva fede il giorno dell’immatricolazione: se l’auto era stata immatricolata entro il 20 di un mese, la tassa andava pagata entro la fine del mese stesso, se l’operazione era stata effettuata tra il 21 e la fine del mese, c’era tempo fino alla fine del mese successivo per eseguire il versamento.

Pagamento online

Pagamento solo annuale

La tassa di possesso ora ha durata sempre di 12 mesi: la revisione del bollo ha cancellato la possibilità di effettuare pagamenti rateizzati semestrali o mensili. Essendo, però, dal 1998 il bollo auto una tassa destinata alle Regioni, quest’ultime hanno facoltà di stabilire deroghe per scadenze di pagamento diverse (quadrimestrali) per alcune categorie particolari di veicoli, stabilite dalle Regioni stesse (per esempio, mezzi commerciali, ecologici, operativi ecc.). Un’altra novità riguarda le auto sottoposte a fermo amministrativo, ossia il provvedimento con cui un ente pubblico (in genere, l’Agenzia delle entrate) ne impedisce l’utilizzo a un debitore che non ha pagato importi dovuti allo Stato o ad altri enti pubblici. Fino al 2025, sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, i proprietari di veicoli sottoposti a fermo amministrativo non erano obbligati al pagamento della tassa di possesso: ora, invece, il pagamento deve essere effettuato regolarmente, anche se il veicolo non può essere utilizzato.

Supercar

Che cosa non cambia

Nonostante le intenzioni annunciate dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, non è stata introdotta alcuna modifica, né abolizione del cosiddetto superbollo, ossia della sovrattassa alla quale sono soggette le auto con potenza superiore a 185 kW-250 cavalli. Il tributo continua a essere calcolato in base ai kW in eccesso rispetto alla soglia prefissata, con riduzioni progressive dell’importo in base all’età della vettura ed esenzione dopo i vent’anni dalla sua costruzione. A restare immutati sono anche alcuni principi importanti in materia di tassa di possesso: a doverla pagare, per esempio, è sempre chi risulta proprietario del veicolo nell’ultimo giorno utile al pagamento della tassa (quindi, del mese successivo a quello della scadenza, tranne che in Lombardia, dove fa fede il primo e non l’ultimo giorno del mese); le verifiche sul pagamento sono di competenza dell’amministrazione finanziaria degli enti pubblici cui spetta il tributo e non delle forze dell’ordine (cosa che ha comportato – già dal 1998 – la fine dell’obbligo di esporre il bollo sul parabrezza dell’auto); permangono riduzioni ed esenzioni previste dalle singole Regioni per alcune categorie di veicoli, come le auto elettriche. A non cambiare, infine, sono le modalità di pagamento (attraverso sportelli postali, banche e home banking, PagoPA, Aci ecc.), anche se è possibile che venga imposto il pagamento digitale tracciabile, escludendo così l’utilizzo di contanti.

12 gennaio 2026 ( modifica il 12 gennaio 2026 | 07:48)