Non solo ritenute dell’1% sul B2B dal 2028: già dal 2026 entreranno in vigore nuove ritenute d’acconto per alcune tipologie di contribuenti titolari di partita IVA, ecco quali
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una grande novità in materia di ritenute d’acconto, introducendo la trattenuta dell’1% nel B2B dal 2029 (si inizierà in realtà già dal 2028 con lo 0,50%).
Ma non si tratta dell’unica novità.
Sempre la Legge numero 199/2025 ne ha introdotto un’altra, che modifica sensibilmente la disciplina delle ritenute d’acconto dovute sulle provvigioni.
L’intervento normativo modifica l’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, abolendo consolidati esoneri dalla sua applicazione per alcuni settori specifici qui avanti meglio individuati
Chi sarà interessato dalla novità e dovrà applicare la nuova ritenuta d’acconto?
A decorrere dal 1° marzo 2026, le imprese che corrispondono provvigioni ai seguenti soggetti saranno obbligate a operare una ritenuta d’acconto dalla quale erano fino ad ora espressamente esentati:
- Agenzie di viaggio e turismo;
- Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- Agenti e commissionari di imprese petrolifere, per le prestazioni rese direttamente alle stesse.
Misura della ritenuta e modalità di calcolo
La disciplina generale, ora estesa anche ai settori sopra citati, prevede l’applicazione della ritenuta così come segue:
- Aliquota: 23%, corrispondente a quella del primo degli scaglioni IRPEF;
- Base imponibile: la ritenuta si applica sul 50% dell’ammontare delle provvigioni;
- Base imponibile ridotta: la ritenuta si applica sul 20% dell’ammontare delle provvigioni se il percipiente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi.
Decorrenza e coordinamento normativo
L’obbligo di applicazione della ritenuta scatta per le provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.
Dal 1° gennaio 2026 la materia è regolata anche dal nuovo “Testo unico in materia di versamenti e riscossione”, più in particolare l’articolo 39 del decreto legislativo numero 33/2025, che recepisce le medesime modifiche per garantire coerenza al sistema tributario.
Adempimenti per il sostituto d’imposta
Le aziende che si avvalgono di intermediari appartenenti alle categorie sopra elencate dovranno quindi:
- aggiornare le anagrafiche fornitori nei propri applicativi software, per gestire la corretta applicazione e il calcolo della ritenuta anche per i soggetti sopra elencati;
- ricevere le dichiarazioni dei percipienti per la riduzione della base imponibile dal 50% al 20%, ove spettante;
- provvedere al versamento della ritenuta a mezzo modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione delle spettanze ora soggette;
- rilasciare la Certificazione Unica CU e riportare i dati dei versamenti nel modello 770.
Dopo questa didascalica e spero sufficientemente chiara spiegazione della disposizione e dei suoi effetti pratici consentitemi una doverosa e amara riflessione.
Complicazione e non semplificazione, non è un paradosso: è la conseguenza della sempre maggiore necessità di risorse finanziarie
L’ampliamento dell’obbligo mirerebbe ad uniformare il trattamento fiscale dei rapporti di agenzia, mediazione e procacciamento d’affari, eliminando asimmetrie tra diversi settori merceologici.
A me, invece, viene da pensare all’anticipo di cassa realizzato anche in questo ambito fino ad ora escluso, disposizione che va in direzione esattamente contraria rispetto alla non più confermata rateizzazione del secondo acconto delle imposte che un po’ tutti avevano auspicato.
Una disposizione che, pur posticipandoli, mensilizzava gli incassi delle imposte da parte dell’Erario, che era poi l’obiettivo, ancorché in forma diversa e semplificata, che voleva perseguire l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini.
Direzione contraria a quanto insito in questa Legge di Bilancio 2026 che, invece, amplia il perimetro di azione obbligatoria da parte dei sostituti di imposta.
Anche con la previsione dal 2028 di una ritenuta generalizzata nelle transazioni tra imprese non aderenti al Concordato preventivo Biennale o non in regime di adempimento collaborativo.
Complicanza eccessiva per gli operatori che, come leggibile dalla relazione tecnica in accompagnamento al provvedimento, avrà un di fatto marginale effetto positivo di recupero di gettito da evasione che si tradurrà a regime per le casse dell’Erario in circa 300 milioni di euro di maggiori entrate:
“una montagna che ha partorito un topolino”
La traduzione di un verso di Orazio, usata spesso a proposito in casi similari a questo, nel quale è evidente la distanza e l’antieconomicità per il sistema economico del Paese tra sforzi abnormi necessari richiesti a professionisti e aziende rispetto ai risultati attesi.
Un’operazione apparentemente volta al recupero di gettito da evasione fiscale che, invece, è più semplicemente un’anticipazione a favore delle casse erariali, effettuata drenando liquidità dal sistema economico del Paese che dovrà, se necessario, rivolgersi al sistema bancario per sopperire alle proprie esigenze finanziarie.
Altro che semplificazione e alleggerimento degli adempimenti …