di
Vincenzo Brunelli

Per il Tribunale di Brescia, non conta tanto stabilire se il dipendente si sia appropriato indebitamente o con consenso delle monete, ai fini del licenziamento, ma se ci sono state conseguenze negative per la ditta

Perde il lavoro per il resto del caffè, ma il giudice condanna la ditta a pagargli l’indenizzo. A chi non è capitato di «litigare» con un distributore automatico per la mancata erogazione del prodotto o per il resto? A un dipendente di una società bresciana, però, è costato addirittura il posto di lavoro. Ora, dopo aver impugnato il licenziamento, il Tribunale di Brescia gli ha dato ragione: verrà risarcito con 18 mensilità. 

Nel mese di giugno del 2024 l’uomo era andato alla macchinetta del caffè per prenderne uno, durante una pausa di lavoro, ma dopo aver ritirato l’espresso non aveva ricevuto il resto dovuto, circa 1 euro e 60 centesimi. Il giorno dopo, all’arrivo del tecnico, se li è presi ed è andato via, in un primo momento. Ne era nata una discussione con un collega che l’aveva visto prendere le monetine e, siccome non era chiaro se le monete erano state recuperate con il consenso del tecnico o meno, la piccola diatriba era finita al responsabile del personale. 



















































A quel punto l’uomo, non essendo certo che il tecnico si fosse accorto del fatto e avesse dato il suo consenso, aveva restituito le monete. Dopo due settimane, però, si era visto recapitare un provvedimento di licenziamento dalla ditta per cui lavorava da oltre 14 anni «per essersi approfittato della distrazione dell’operatore dei distributori automatici, presenti in azienda, per appropriarsi indebitamente di parte del denaro, sottraendolo dai relativi incassi». 

Il dipendente era rimasto di stucco e aveva deciso di impugnare il licenziamento in Tribunale. Nei giorni scorsi il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia gli ha dato ragione, il provvedimento aziendale è «del tutto sproporzionato» e quindi ha condannato l’azienda a pagargli bene 18 mensilità di indennizzo, pur riconoscendo risolto il contratto lavorativo. L’uomo non aveva nemmeno chiesto di essere reintegrato e ha quindi accettato l’indennizzo. La ditta lo aveva accusato inoltre di aver spintonato il collega che lo aveva visto prendere le monetine, minacciandolo. 

Il giudice Natalia Pala, del Tribunale civile bresciano, ha ricostruito l’intera vicenda e nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi ha spiegato tutte le motivazioni alla base della condanna dell’azienda a pagare 18 mensilità di indennizzo al suo ex dipendente. 

Si legge infatti in sentenza: «Con riferimento all’ipotesi di minaccia, sia verbale che fisica, occorre in primo luogo rilevare la genericità della contestazione, priva di alcuno specifico riferimento». Tra l’altro il collega, ascoltato dal giudice, aveva riferito che il dipendente che si era preso le monetine «era stato sgarbato ma non minaccioso». 

Riguardo al consenso del tecnico, non è stato possibile appurare se ci fosse stato o meno, e nel procedimento civile spettava all’azienda dimostrarlo. Per il Tribunale di Brescia, ad ogni modo, non conta tanto stabilire se il dipendente si fosse appropriato indebitamente o con consenso delle monete, ai fini del licenziamento, ma se ci siano state conseguenze negative per la ditta. 

«Si ritiene l’intimato licenziamento obiettivamente sproporzionato rispetto alla gravità della condotta complessivamente realizzata dal dipendente» si legge nella sentenza. Ora l’uomo avrà 18 mensilità di indennizzo come stabilito dal giudice.


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15 gennaio 2026 ( modifica il 15 gennaio 2026 | 11:03)