di
Erica Dellapasqua

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report

Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. Lo annuncia Sigfrido Ranucci su Facebook.

«Secondo il tribunale di Roma – scrive il conduttore – era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l’audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma».



















































L’audio, una conversazione privata l’ex ministro alla Cultura e la moglie Federica Corsini, giornalista Rai, era stata trasmessa durante una puntata di Report. Il colloquio tra i due sarebbe stato carpito di nascosto da Maria Rosaria Boccia, aspirante consulente del Mic poi indagata per interferenze illecite con cui l’ex titolare dei Beni culturali ebbe una relazione (poi negata da Boccia) e che portò alle sue dimissioni dal ministero.

Nella conversazione la coppia affrontava esplicitamente il tradimento. E Sangiuliano, al telefono con Boccia, avrebbe lasciato che quest’ultima ascoltasse il litigio con la moglie per «giustificare» l’impossibilità di conferirle una nomina ufficiale. Boccia, in quell’occasione, avrebbe azionato la registrazione.

Sulla vicenda l’ex ministro e la moglie avevan0 presentato due esposti giudicando le registrazioni «illecitamente carpite e ancor più illecitamente consegnate e se ciò non configuri l’ipotesi di cui all’articolo 615 bis del codice penale “interferenze illecite nella vita privata“».

La sentenza del tribunale di Roma

Mentre le indagini proseguono, ecco la posizione del tribunale di Roma, che annulla intanto la multa. I contenuti del servizio contestato – si legge tra l’altro nella sentenza – «possono essere ricondotti al legittimo esercizio di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d’inchiesta, in osservanza del principio della essenzialità dell’informazione».

Il tribunale «ravvisa la sussistenza dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, poiché la vicenda, sebbene permeata da profili di natura personale, assume una sostanziale rilevanza pubblica. Le conversazioni telefoniche intercorse tra l’ex ministro e la moglie attengono al tema, di sicuro interesse, relativo alla possibilità che l’assegnazione di alte cariche istituzionali, anziché ispirate alla miglior cura dell’interesse pubblico, possano essere influenzate da questioni di natura squisitamente personale».

«Infatti, fermo restando il comprensibile turbamento d’animo sofferto dai soggetti coinvolti – si legge ancora – deve affermarsi che l’ostensione integrale e originale della conversazione si giustifichi pienamente nella prospettiva di veicolare il dato storico nella sua immediatezza, così da scongiurare il rischio di ingenerare nello spettatore il sospetto di ricostruzioni artificiose o faziose da parte del giornalista. D’altronde, ciò risulta coerente con la stessa fisionomia del giornalismo di inchiesta, “impegnato” nella divulgazione di fatti quanto più fedeli alla realtà storica». 

«Sanzione tardiva»

Nel mirino anche la «tardività del provvedimento sanzionatorio». «La certezza del tempo entro cui l’autorità amministrativa deve concludere il procedimento – spiega la sentenza – consente ai soggetti interessati di esercitare efficacemente il diritto di difesa, scongiurando, da un lato, il rischio connesso ad una possibile inerzia dell’autorità interpellata e, dall’altro, il rischio di una esposizione temporalmente illimitata ad una possibile inflizione dello svantaggio».

Per questo «la perentorietà dei termini entro i quali l’autorità procedente deve concludere le varie fasi del procedimento, sino al provvedimento finale, rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire il rispetto di principi fondamentali dell’ordinamento, coperti da garanzia costituzionale».

Orientamento – si sottolinea – di recente ribadito dalla Cassazione. «Lo stesso Garante, si ricorda, ha fissato i propri tempi di azione, stabilendo – nel Codice Privacy – che «le determinazioni sui reclami devono avvenire entro 9/12 mesi “dalla ricezione del reclamo”, dove il più ampio termine di 12 mesi viene accordato dalla legge solo in presenza di motivate esigenze istruttorie previamente comunicate all’interessato secondo quanto stabilito dall’art. 8 del medesimo regolamento (cosa che, nella specie, non è avvenuta)».

M5S: «Dimissioni»

La polemica diventa anche politica, con l’intervento degli esponenti del M5s in commissione di Vigilanza Rai che riportano in primo piano il caso Report-Garante. «È l’ennesima figuraccia di un collegio che a pochi giorni dal gravissimo attentato contro Sigfrido Ranucci aveva inflitto una sanzione clamorosa e infondata, oggi certificata come tale da un tribunale. A questo punto cos’altro aspettano Ghiglia, Stanzione e Cerrina Feroni a mollare la poltrona? Ora o mai più dovrebbero dimettersi».

Garante, indagati per peculato e corruzione

Recentemente, su incarico della Procura di Roma, gli esperti del nucleo Pef della Finanza hanno perquisito gli uffici del Garante: nell’inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri tre membri del Collegio dell’Autorità: Guido Scorza, Agostino Ghiglia e Ginevra Cerrina Feroni.

I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione. Una vicenda, quella delle spese di rappresentanza dei componenti dell’Authority, segnalata dalla trasmissione Report. 


Vai a tutte le notizie di Roma

Iscriviti alla newsletter di Corriere Roma

26 gennaio 2026 ( modifica il 26 gennaio 2026 | 15:46)