Come spiega l’Agenzia delle Entrate nel suo sito web, alle spese sanitarie si applicano agevolazioni fiscali e – come per tutti gli oneri e i costi che danno diritto a una detrazione d’imposta – anche per tali spese valgono alcune regole generali. Anzitutto, quella per cui la detraibilità scatta soltanto in riferimento alle spese espressamente indicate nell’art. 15 del T.U.I.R. o in altre disposizioni di legge. In particolare, si può portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’ammontare di 129,11 euro. In termini pratici, ciò vuol dire che la detrazione spettante corrisponde al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.
A specifiche condizioni, anche le spese sanitarie in contanti comportano uno sconto Irpef, se opportunamente indicate in dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione finanziaria spiega che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 160 del 2019, dal primo gennaio 2020 la detrazione pari al 19% degli oneri indicati nell’art. 15 T.U.I.R. – tra cui le spese sanitarie – è conseguibile se il versamento del costo avviene con strumento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Questo è, infatti, l’obbligo introdotto in via generale dal legislatore, per le spese che danno diritto agli sconti Irpef.
Tuttavia – ed è quanto qui specificamente interessa – c’è un’eccezione e il versamento in contanti continua a essere ammesso senza perdere il diritto all’agevolazione fiscale in oggetto, per:
Le Entrate precisano altresì che gli elenchi delle strutture sanitarie private accreditate sono pubblicati – e annualmente aggiornati – sui siti web ufficiali delle Regioni. Parallelamente, restano fuori dal perimetro dell’agevolazione fiscale, ad esempio, gli esami diagnostici in centri privati non convenzionati o le cure e interventi estetici, se non sono pagati con mezzi tracciabili.
Ricordiamo altresì che, nel modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate inserisce automaticamente le spese sanitarie detraibili al 19%, sulla base dei dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Quando il cittadino paga una prestazione medica o una visita specialistica oppure acquista farmaci, l’operatore sanitario è tenuto per legge a inviare i relativi dati al STS, che a sua volta li comunica all’Agenzia. In questo modo, le spese risultano già presenti nella dichiarazione dei redditi, senza che il contribuente debba inserirle manualmente. È comunque possibile verificare, integrare o modificare gli importi prima dell’invio definitivo del 730.
Infine, i giustificativi delle spese debbono comunque essere conservati per tutto il tempo in cui l’Amministrazione finanziaria può compiere un accertamento. Inoltre, l’Agenzia specifica che – per il controllo sull’effettivo sostenimento dei costi – i documenti rilevanti sono fatture, ricevute fiscali e scontrini parlanti. Il pagamento tracciabile dimostra la modalità di pagamento, ma non basta da solo a dimostrare che si tratta di una spesa sanitaria detraibile. Soltanto i documenti che descrivono la prestazione sanitaria permettono di verificarne la natura detraibile, l’importo e l’intestatario corretto. Pertanto, se il contribuente non conserva i giustificativi, perde il diritto all’agevolazione fiscale, anche se la spesa risulta nel precompilato o è stata pagata con carta.