Proprio la circolare n. 8/E chiarisce che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il contribuente deve risultare proprietario, o titolare di un altro diritto reale di godimento, al momento dell’apertura del cantiere o, se precedente, al momento del pagamento. Questa impostazione esclude di fatto il promissario acquirente dalla maggiorazione: all’avvio dei lavori, infatti, non è ancora proprietario. L’interpretazione più prudente porta a ritenere che tutti gli interventi rientrino nel 36%, persino quelli realizzati dopo il rogito, se il cantiere è stato avviato prima.