di
Marco Bonarrigo

La madre di Passler ha un tumore ma non lo aveva detto alla figlia per non turbarla. La biatleta, tornata da una gara si sarebbe contaminata usando lo stesso cucchiaio: la Nado convinta, è diverso dal caso Errani

La Procura Nazionale Antidoping italiana è nota per il suo rigore, quindi Rebecca Passler deve aver presentato carte davvero convincenti ai giudici sportivi romani per convincerli a revocare la sua sospensione cautelare per la positività al letrozolo, consentendole di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina, con il rischio di aver concesso semaforo verde a un’atleta che dopo le gare potrebbe essere squalificata: la decisione riguarda infatti solo la sospensione cautelare e mancano i giudizi del Tribunale nazionale antidoping (Tna), che dovrà pronunciarsi sulla vicenda, ed eventualmente del Tribunale arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna.

Le carte presentate dall’avvocato dell’altoatesina sono quindi parse buone, il caso apparirebbe a prima vista del tutto simile a quello di Sara Errani che a fine processo è però stata squalificata per dieci mesi e privata dei risultati ottenuti.



















































Ma ecco la ricostruzione dell’atleta. Il 24 gennaio 2026, dopo aver partecipato con la Nazionale Italiana a una gara di Coppa del Mondo di biathlon a Nové Mesto (Repubblica Ceca), rientrava presso l’abitazione familiare, dove convive con i genitori e la sorella. Il 25 gennaio rimaneva a riposo presso il domicilio, consumando i pasti con i familiari. La mattina del 26 gennaio veniva sottoposta a controllo antidoping fuori competizione, che dava successivamente luogo a un riscontro analitico avverso.

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È documentato che la madre dell’atleta, Herlinde Kargruber, con lei convivente, è affetta da carcinoma mammario ed è sottoposta dal giugno 2025 a terapia endocrina continuativa a base di letrozolo, prescritto a fini terapeutici. L’atleta non era stata compiutamente informata delle condizioni cliniche della madre e ignorava che quest’ultima assumesse giornalmente il farmaco, custodito in un luogo non accessibile. Passler consumava alimenti condivisi in ambito domestico — in particolare della Nutella prelevata con un cucchiaio comune. Il 27 dicembre 2025 era stata sottoposta a controllo antidoping con esito negativo.

Dai tortellini di Sara Errani alla Nutella di Rebecca Passler: a Nado Italia — viste le dosi basse del prodotto nelle urine dell’atleta (1,1 ng/ml) — tanto è bastato per concedere il beneficio del dubbio.

Inoltre, c’è una discriminante importante con il caso Errani ed è quella che potrebbe portare anche all’assoluzione completa di Rebecca Passler. Nei casi di contaminazione o assunzione involontaria, l’atleta deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarla. Sara Errani ebbe una pena lieve perché sapeva della malattia della madre e del fatto che il Femara (letrozolo) venisse custodito in casa e lo ammise davanti al Tas facendo scattare l’«omessa vigilanza».

Nel caso di Passler, «l’atleta non era stata compiutamente informata delle condizioni cliniche della madre e ignorava che quest’ultima assumesse giornalmente il farmaco, che veniva custodito in un luogo a lei e ad altri non accessibile», scrive nella sua ordinanza il Tna. L’ipotesi — spiegano fonti vicine a Rebecca — è che la madre, Herlinde Kargruber, abbia taciuto alla figlia la sua malattia per non turbarne il percorso di avvicinamento ai Giochi.

Ed ecco perché revocare una «sospensione che comporta l’esclusione dell’atleta dai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, per i quali risulta qualificata, determinando un danno grave e irreparabile. La perdita dell’opportunità di partecipare a un evento olimpico, peraltro disputato nel luogo di residenza dell’atleta, costituisce un pregiudizio non suscettibile di riparazione, anche in caso di successiva assoluzione nel merito, incidendo in modo definitivo sulla carriera sportiva e sulla reputazione dell’atleta. Al contrario, la revoca temporanea della sospensione, in attesa della decisione definitiva, non arrecherebbe un pregiudizio comparabile all’integrità della competizione, essendo eventuali effetti rimediabili mediante l’adozione di misure correttive ex post».

13 febbraio 2026 ( modifica il 13 febbraio 2026 | 15:57)