di Valentina Tessera

Massimiliano Dona, avvocato e presidente di Consumatori.it: «Possiamo far valere i nostri diritti. Ma non è quasi mai un lasciapassare per “cenare gratis”»

Neppure la cucina più scrupolosa è immune dagli incidenti. Può accadere – anche nei ristoranti più attenti – che nel piatto compaia un capello, un insetto, un elemento estraneo. Un momento sgradevole, certo, ma anche una situazione che solleva una domanda concreta: come si deve comportare il cliente in questi casi? E che cosa prevede la legge?

A chiarire la questione è Massimiliano Dona, avvocato, giornalista e presidente dell’associazione Consumatori.it, tra i principali esperti italiani di diritti dei consumatori e autore di numerosi testi e interventi pubblici sul tema.



















































«Dal punto di vista giuridico, ordinare al ristorante equivale a stipulare un accordo implicito che non riguarda solo la somministrazione di alimenti e bevande, ma anche il rispetto delle regole di sicurezza, pulizia e correttezza della prestazione – chiarisce -. Quando nel piatto si manifesta una presenza non prevista, quell’equilibrio si incrina. Tecnicamente, si è di fronte a un inadempimento contrattuale parziale che preferisco definire, con meno “burocratese”, un disservizio».

La prima regola è una questione di tempismo: «Il problema va segnalato subito, prima di finire il piatto – spiega l’esperto -. Il corpo estraneo va lasciato dov’è, mostrato al personale. Io consiglio anche di fotografarlo, per dimostrare l’accaduto».

A quel punto, lo scenario più comune è anche il più lineare: la pietanza viene ritirata e sostituita e, quindi, stornata dal conto. Oppure, può entrare in gioco quella che il diritto indica come perdita di interesse alla prestazione. Tradotto: se l’episodio compromette la fiducia del cliente, questi può decidere di non voler proseguire con quella specifica somministrazione. «Per spiegarla in modo molto semplice – chiarisce Dona – se nel piatto c’è un capello, posso dire “non voglio più quell’uovo al tegamino” o “non portatemi un’altra carbonara”».

E se l’effetto è ancora più radicale? Se ci si trova così contrariati da non voler continuare con le ordinazioni successive? Anche questo è possibile: «In casi estremi si può interrompere il pasto e decidere di andare via». Ma – ed è un punto su cui l’esperto insiste – questo non significa avere mano libera sul conto: non esiste alcuna norma che permetta di sottrarsi al pagamento dell’intero scontrino solo per il verificarsi di un episodio simile. «Il disagio non può trasformarsi in un lasciapassare per “cenare gratis” – prosegue Dona -, è legittimo contestare e rifiutare esclusivamente l’addebito della portata compromessa. L’abbandono totale del servizio, invece, è ipotizzabile in situazioni eccezionali, in cui si maturi una sfiducia completa nelle condizioni igieniche del locale. E, anche allora, ciò che è stato consumato resta dovuto».

La questione cambia registro quando non si tratta più solo di fastidio, ma di vero e proprio danno: «Se il corpo estraneo è tale da poter ledere fisicamente al cliente, come un sassolino o un frammento di plastica, la situazione assume tutt’altro peso – prosegue l’esperto -. Si pensi, per esempio, a un dente scheggiato: il consumatore è autorizzato a pretendere il risarcimento, a condizione di dimostrare il nesso tra l’episodio e la conseguenza subita. Anche in questo scenario, però, la sollecitudine è decisiva: l’elemento estraneo va recuperato, conservato, e segnalato immediatamente, evitando che venga rimosso senza prove. A seguire, occorrono riscontri oggettivi (un referto medico, una visita dal dentista, un accesso al pronto soccorso) effettuati in tempi celeri».

Differente, ancora, il caso delle componenti intrinseche alla preparazione. «Una lisca in una pietanza di pesce, o un nocciolo in un’oliva, non sono automaticamente paragonabili a un corpo estraneo», precisa Dona. «Qui entra in gioco anche la diligenza del consumatore». In altre parole: se si mangia un pesce, l’assenza totale di lische non può essere garantita con assoluta certezza, e spesso il personale avverte esplicitamente il cliente.
 
«In definitiva – conclude l’esperto – accadimenti come quelli descritti non sono mai del tutto esclusi, nemmeno adottando le più accurate precauzioni. La risposta più efficace per il consumatore resta un intervento tempestivo, documentato e fondato sulla consapevolezza dei propri diritti».

14 febbraio 2026