di
Luigi Ferrarella

La torre di otto piani, più due interrati, sta sorgendo sopra un ex laboratorio commerciale. Per le pm il cantiere andava sequestrato in quanto lottizzazione abusiva, ma il gip aveva rigettato l’istanza. Ora il Riesame ha accolto l’appello della Procura

Prima no, poi sì, adesso di nuovo no: stavolta a escludere che il privato costruttore possa invocare l’argomento della «buona fede» nei rapporti con il Comune, rispetto alla complicazione di parametri urbanistici contestati negli ultimi mesi dalla Procura, è il Tribunale del Riesame di Milano, che accoglie l’appello con il quale le pm Luisa Baima Bollone e Giovanna Cavalleri chiedevano di riformare il provvedimento con il quale la giudice delle indagini preliminari Sonia Mancini aveva respinto la loro richiesta di sequestrare per lottizzazione abusiva (semplice autorizzazione Scia anziché piano attuativo) il cantiere di viale Papiniano 48, otto piani residenziali più due sottoterra che stanno sorgendo sopra un demolito laboratorio commerciale di due piani più uno sottoterra. Indagati per gli ipotizzati reati urbanistici dal 2024 a oggi sono il direttore dei lavori Mauro Colombo e il legale rappresentante e amministratore unico della Papiniano 48 srl e della Murè Costruzioni srl, Salvatore Murè.

Il discrimine della delibera 2024

La relatrice Teresa Guadagnino con la presidente Carla Galli e il collega Alberto Nosenzo rimarcano infatti che con la delibera del 2024 il Comune, viste le prime indagini e pur prevedendo ancora delle eccezioni alla necessità di ottenere un piano attuativo nonostante l’intervento edilizio superi i 25 metri di altezza e/o tre metri cubi per metro quadrato, aveva escluso da tali eccezioni le ipotesi, come il caso di viale Papiniano, in cui fossero ravvisabili «elementi di scostamento rispetto alle norme morfologiche previste dal piano generale del territorio». La difesa, con l’avvocato Alberto Sirani, aveva opposto il fatto che però questo contrordine del Comune fosse arrivata quando erano già scaduti i termini per l’autotutela dell’amministrazione: tuttavia il Tribunale del Riesame valuta questo come solo «un vizio di natura amministrativa dell’atto, mentre è chiaro che la società Papiniano 48 srl, sin dal febbraio 2024 e sicuramente sin dal 30 maggio 2024, ha appreso che l’intervento, avendo a oggetto un edificio di altezza superiore a 25 metri e un volume superiore a 3 metri cubi per metro quadrato ed essendo caratterizzato da elementi di scostamento rispetto alle norme morfologiche previste dal Pgt, necessitava di un piano attuativo. Da questo momento la società – per i giudici – non poteva che avere più di qualche dubbio in ordine alla legittimità del titolo in base al quale stava operando, anche perchè l’intervento rientrava proprio tra quelli considerati dalla richiamata delibera di Giunta n. 199 del 23.2.2024 e tutti gli operatori del settore, se non anche i comuni cittadini, erano ormai a conoscenza del fatto che la Procura di Milano stesse ipotizzando il reato di lottizzazione abusiva in tutti i casi di costruzione di edifici effettuata mediante Scia rilasciata dal Comune per lavori di ristrutturazione».



















































L’opinione del privato non basta

Perciò il Riesame ravvisa qui (a livello quantomeno di fumus cautelare, poi da approfondire nel giudizio) comunque una colpa del costruttore, che «non può essere esclusa per il solo fatto che il privato abbia operato interfacciandosi costantemente con la Pubblica amministrazione. Nel caso di specie, la ritenuta illegittimità del titolo edilizio rilasciato nel 2023 è stata addirittura comunicata all’indagato dallo stesso Comune e, come rileva il pm, non è ammissibile valorizzare, ai fini del riconoscimento della buona fede, una differente interpretazione o opinione da parte del privato rispetto a chiare e ribadite indicazioni difformi provenienti dall’Amministrazione. Nè appare ammissibile rimettere alla valutazione del privato la sussistenza o meno di parametri che possono far ritenere superflue (o addirittura non attuabili) ulteriori opere di urbanizzazione connesse ad un edificio di nuova costruzione», riferimento alla categoria del lotto intercluso.


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9 marzo 2026 ( modifica il 9 marzo 2026 | 23:56)