di
Fausta Chiesa

Lo «switch» veloce sarà consentito solo ai clienti domestici non morosi. Ecco a quali condizioni e con quali tempi. Le verifiche sui pagamenti con il «preliminary check»

Cambiare fornitore di energia elettrica in 24 ore lavorative al posto delle tre settimane attuali? L’obbligo è stato fissato da Bruxelles e lo scopo è chiaro: aumentare la concorrenza tra operatori che per contendersi i clienti offriranno prezzi più competitivi. In Germania l’obbligo esiste già da giugno del 2025, mentre in Italia arriverà dall’1 dicembre, anche se la direttiva europea (2019/944), lo prevedeva dall’1 gennaio 2026. A stabilire la data è stata l’Autorità Arera, che con l’ultima delibera (adottata il 3 marzo2026) ha anche delimitato ulteriormente il perimetro dei consumatori a cui si applica. Dunque, anche per l’energia elettrica potremmo avere la «portabilità» in 24 ore, proprio come accade dal 2012 per il numero di telefono del cellulare e i contratti di fornitura delle telecomunicazioni. Ma chi potrà cambiare fornitore in un solo giorno lavorativo? E come potrà farlo?

I clienti domestici 

Lo switch veloce del fornitore (oggi offrono in genere solo contratti a prezzo variabile con la crisi in Medio Oriente e i rincari dell’energia) è previsto soltanto per i clienti domestici. La delibera esclude le Pmi, che invece il decreto legislativo del 7 gennaio 2026 che ha recepito la direttiva aveva previsto (note all’articolo 3, comma 4): «L’esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro non è soggetto ad alcun onere».



















































I morosi

Seconda condizione per poter fare il cambio veloce è quello di non essere morosi, cioè bisognerà essere in regola con i pagamenti delle bollette della luce. Questo limite vale solo se la morosità è grave e prolungata. «Non ogni situazione di inadempimento del cliente finale sarebbe oggetto della predetta limitazione – scrive l’Arera – ma solo quei casi di grave e prolungato inadempimento per i quali il venditore abbia già chiesto (e ottenuto) la sospensione del punto di prelievo, oppure abbia chiesto l’indennizzo nell’ambito del Sistema indennitario (quindi per casi di turismo energetico)».

Il «preliminary check»

Proprio per verificare i dati, l’Arera ha previsto il «preliminary check». Prima del cambio viene effettuato un controllo dei dati del cliente e del punto di prelievo, e solo quando si appura che non ci sono elementi di morosità o eventuali richieste di indennizzo la procedura veloce può essere attivata. I controlli e il cambio vengono effettuati attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), una piattaforma gestita da Acquirente Unico dove sono registrati i punti di prelievo e che contiene la banca dati dei clienti finali (nel Registro centrale ufficiale).
Solo dopo queste verifiche potrà partire quello che l’Arera definisce il «processo tecnico di cambio fornitore», che è il processo che dovrà essere completata entro un giorno lavorativo. Verosimilmente, l’intera procedura durerà circa cinque giorni lavorativi. Le nuove regole riguarderanno solo i contratti domestici di energia elettrica, ma per ora non le bollette del gas.

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15 marzo 2026 ( modifica il 15 marzo 2026 | 11:54)