di
Massimiliano Jattoni Dall’Asén
Dal 2027 i requisiti pensionistici crescono gradualmente con l’adeguamento alla speranza di vita. Escluse alcune categorie, tra cui lavori gravosi, usuranti e precoci
L’età per andare in pensione torna a salire, ma senza scatti bruschi. Dal 2027 l’aumento sarà graduale: un mese il primo anno, due nel successivo. Un meccanismo già previsto dall’adeguamento alla speranza di vita, ma rimodulato dalla legge di Bilancio.
La cornice è definita dalla circolare n. 28 del 2026 dell’Inps, che recepisce il decreto ministeriale di fine 2025 e chiarisce modalità e tempi di applicazione degli incrementi. Il risultato è un allungamento contenuto, ma destinato a incidere su una platea ampia di lavoratori.
Vecchiaia: si sale a 67 anni e 3 mesi
Per la pensione di vecchiaia restano fermi i 20 anni di contributi, mentre cambia il requisito anagrafico. Dal 1° gennaio 2027 serviranno 67 anni e un mese; dal 2028 si passerà a 67 anni e tre mesi. La soglia vale sia per chi ha iniziato a versare contributi prima del 1996 sia per chi è interamente nel sistema contributivo, con la differenza — per questi ultimi — dell’obbligo di maturare un assegno almeno pari all’assegno sociale.
Resta inoltre la possibilità di pensionamento con il solo requisito contributivo minimo (cinque anni effettivi) a 71 anni e un mese nel 2027 e a 71 anni e tre mesi nel 2028.
Si tratta di un incremento limitato, ma coerente con il meccanismo automatico di adeguamento alla speranza di vita, destinato a produrre ulteriori effetti anche dopo il 2029, quando è atteso un nuovo aggiornamento.
Anticipata: più contributi richiesti
L’aumento riguarda anche la pensione anticipata ordinaria, che resta legata esclusivamente agli anni di contribuzione. Nel 2027 saranno necessari:
* 42 anni e 11 mesi per gli uomini
* 41 anni e 11 mesi per le donne
Dal 2028 il requisito salirà rispettivamente a 43 anni e un mese e a 42 anni e un mese.
Per i lavoratori interamente contributivi resta inoltre la possibilità di uscita anticipata con requisito misto anagrafico e contributivo: 64 anni e un mese nel 2027, 64 anni e tre mesi nel 2028, con almeno 20 anni di versamenti e un importo minimo della pensione.
Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti, secondo il meccanismo della cosiddetta «finestra mobile».
Le eccezioni: chi non subisce l’aumento
Accanto alla regola generale, la circolare individua una platea di lavoratori che non sarà interessata dagli incrementi del biennio 2027-2028. Si tratta in particolare di addetti a mansioni usuranti, lavoratori notturni e alcune categorie impegnate in attività gravose, ma solo a precise condizioni.
Per gli addetti ad attività usuranti resta in vigore il sistema delle quote: pensione accessibile con almeno 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e quota 97,6, a condizione che l’attività sia stata svolta per un periodo significativo della vita lavorativa.
Analogo regime di favore per chi svolge attività gravose, con una distinzione legata alla durata dell’impiego:
* con almeno sette anni negli ultimi dieci (o sei negli ultimi sette), l’accesso alla vecchiaia resta fissato a 66 anni e 7 mesi con 30 anni di contributi;
* con requisiti inferiori, si sale a 67 anni, ma senza subire l’ulteriore incremento legato alla speranza di vita nel biennio considerato.
Precoci e altre categorie
Per i lavoratori precoci — coloro che hanno almeno un anno di contributi prima dei 19 anni — continua a valere la possibilità di pensionamento con 41 anni di contributi, purché rientrino in specifiche condizioni: disoccupazione, assistenza a familiari con disabilità grave, invalidità elevata o svolgimento di attività gravose.
Per i lavoratori precoci non impegnati in attività gravose, i requisiti salgono invece a 41 anni e un mese nel 2027 e a 41 anni e tre mesi nel 2028. L’incremento dei requisiti non si applica inoltre ai soggetti che accedono all’Ape sociale.
Restano infine specifiche regole per il personale delle Forze armate e di polizia, per il quale sono previsti incrementi distinti e graduali a partire dal 2028.
17 marzo 2026 ( modifica il 17 marzo 2026 | 14:40)
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