Ascolta la versione audio dell’articolo

La “finestra” per la nuova tornata di richieste del “bonus psicologo” è fissata tra il 15 settembre e il 14 novembre prossimi: a disposizione ci sono tra 2024 e 2025 nel complesso 21,5 milioni di euro, destinati ai cittadini con un reddito Isee in corso di validità non superiore ai 50mila euro. E come sempre per questa misura introdotta nel 2022 nel post pandemia dal Governo Draghi, alla grande necessità di sostegno non corrisponde pari capacità di “copertura” in termini di risorse messe a disposizione. Anche per questa tornata di richieste è attesa una platea di circa 400mila richieste, a fronte di risorse disponibili che coprirebbero appena 6.300 candidati.

Come funziona

Il beneficio, pensato appunto per cittadini che autodichiarano un reddito Isee non superiore ai 50mila euro, riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro a persona. Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop).
Il decreto di riparto delle risorse 2024 e 2025 recita testualmente che possono beneficiare del bonus “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica”.

Le risorse

L’annuncio del click day è arrivato dal ministero della Salute, a stretto giro dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto del decreto interministeriale Salute-Mef sul riparto delle risorse destinate al ’bonus psicologo’: per il 2024 sono 12 i milioni ripartiti dal nuovo decreto mentre per il 2025 parliamo di 9,5 milioni.

Le condizioni

La domanda per accedere al contributo può essere presentata annualmente esclusivamente in via telematica accedendo al portale web dell’Inps. Sul sito dell’Istituto sono disponibili tutte le informazioni su entità, modalità e requisiti per l’assegnazione del “bonus”. Che è parametrato a tre fasce di reddito: per un Isee inferiore a 15mila euro, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per beneficiario; per un Indicatore tra 15mila e 30mila euro, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in mille euro a beneficiario; dai 30mila ai 50mila euro di Isee, è erogato a concorrenza dell’importo massimo fissato, in 500 euro a paziente.
Sarà l’Inps a comunicare ai beneficiari l’accoglimento della domanda. In ogni caso, il bonus andrà utilizzato entro 9 mesi (270 giorni) dalla data di accoglimento. Decorso questo termine, il codice univoco associato a ogni domanda accettata sarà automaticamente annullato.
Inoltre, a decorrere dall’avvio delle procedure di assegnazione delle risorse per il 2024 e proprio “per garantire un ottimale utilizzo delle stesse”, i destinatari del contributo che non avranno effettuato almeno una seduta entro i 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decadono dal beneficio e le risorse sono riassegnate alla regione o provincia autonoma di riferimento per lo scorrimento della graduatoria.

Scopri di piùScopri di più